C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – C.U.S. SASSARI (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 08.02.2018. Gara C.U.S. Sassari / Dorgalese A.S.D. del 04.02.2018.

C.U.S. SASSARI (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 08.02.2018. Gara C.U.S. Sassari / Dorgalese A.S.D. del 04.02.2018.

La Società C.U.S. Sassari ha proposto rituale reclamo avverso le delibere con le quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: a) l’ammenda di € 130,00 alla Società perchè “un sostenitore situato dietro la recinzione antistante l’assistente n.2, per tutta la durata della gara, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del medesimo; in occasione del pareggio della squadra ospitata altri sostenitori proferivano frasi ingiuriose nei confronti della terna; tra il primo e il secondo tempo, alcune persone non autorizzate erano presenti all’interno del terreno di gioco; sono stati necessari diversi minuti perché venissero allontanati”; b) la squalifica per quattro gare del calciatore Spano Matteo perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento insultava reiteratamente il direttore di gara da distanza ravvicinata, ritardando notevolmente l’uscita dal terreno di gioco”; c) la squalifica per tre gare del calciatore Schieda Francesco perchè “ espulso per somma di ammonizioni, rivolgeva frasi irriguardose al direttore di gara ritardando notevolmente l’uscita dal terreno di gioco”. La reclamante chiede la riduzione di entrambe le squalifiche e la revoca (o, in via subordinata, la riduzione ) dell’ammenda. Nell’atto di reclamo si esclude che, durante la partita, vi siano state intemperanze da parte della tifoseria del CUS Sassari e la condotta irriguardosa viene invece attribuita agli accompagnatori della Società avversaria, presenti sugli spalti con la tuta sociale ben visibile. Quanto al comportamento dei due calciatori squalificati, la reclamante nega che costoro, ricevuta la notifica dell’espulsione, abbiano pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro; lo Spano si sarebbe limitato ad una civile protesta e lo Schieda si sarebbe allontanato a testa bassa senza proferire alcuna parola. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile in relazione all’ammenda, in quanto l’articolo 45 comma 3 ultima parte C.G.S. prevede, per le società partecipanti ai campionati di Promozione, la non impugnabilità dei provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00. In ordine alle squalifiche inflitte ai due calciatori, la Corte, letto il referto del direttore di gara, ritiene che i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo risultano provati; peraltro, considerato che la loro condotta non abbia superato il limite della protesta scomposta ed irriguardosa, le sanzioni devono essere adeguatamente ridotte e rapportate all’effettiva gravità dei fatti; pertanto le squalifiche a carico dello Spano e dello Schieda devono essere entrambe ridotte di una giornata e fissate quindi rispettivamente in tre e due giornate. Per questi motivi, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione pecuniaria inflitta alla Società C.U.S. Sassari; - di ridurre la squalifica a carico del calciatore Spano Matteo a tre giornate e quella a carico del calciatore Schieda Francesco a due giornate. DISPONE - il non addebito della tassa.

 

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