C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – Ricorso proposto dal signor Carta Matteo, tesserato a favore della Società USD Burgos Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 1° febbraio 2018.

Ricorso proposto dal signor Carta Matteo, tesserato a favore della Società USD Burgos Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 1° febbraio 2018.

Gara Burgos / Benetutti del 27.01.2018, Campionato di 2^ Categoria. Con ricorso tempestivamente presentato il signor Carta Matteo, calciatore militante nella società Burgos, chiede la riduzione della squalifica di quattro turni di gara inflittagli dal Giudice Sportivo perché “ dopo aver commesso un fallo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, si riavvicinava allo stesso e lo colpiva con un calcio mentre questi stava a terra per il fallo precedente”. Il signor Carta, pur ammettendo di aver commesso il fallo sull’avversario, nega di averlo scalciato mentre era a terra a causa dell’intervento precedente, ma di averlo solo redarguito perché il calciatore avversario l’aveva fatto oggetto di una frase offensiva. L’arbitro nel suo referto afferma di aver espulso il signor Carta perché dopo aver commesso un fallo sull’avversario ha visto scalciare lo stesso mentre era ancora a terra. Questa Corte ritiene che non esistano validi motivi per non credere che i fatti si siano svolti così come descritti dall’arbitro. Ciò nonostante, considerate le circostanze, ritiene che la sanzione più corretta debba rientrare in tre giornate di squalifica, secondo quanto disposto dall’articolo 19, 4° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, stante che dal rapporto arbitrale non si evince con molta chiarezza come e dove sia stato attinto il giocatore che era in terra ed inoltre nulla vi è nel fascicolo che possa determinare la gravità dell’atto contestato o meglio le conseguenze lesive del calcio. Per tali motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA la riduzione della squalifica del signor Carta a tre turni di gara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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