C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 01/03/2018 – Delibera – FOLGORE MAMOIADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Folgore Mamoiada / Orani del 21.02.2018.

FOLGORE MAMOIADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.01.2018. Gara Folgore Mamoiada / Orani del 21.02.2018.

La società Folgore Mamoiada ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 30 giugno 2019 del calciatore Zamburru Roberto perché “al 38° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, spingeva l’arbitro con ambo le mani facendolo indietreggiare e quindi lo colpiva con un forte schiaffo provocandogli forte dolore”. La Società reclamante non esclude che lo Zamburru abbia protestato con l’arbitro e lo abbia spostato in modo energico, ma nega che abbia colpito il medesimo con uno schiaffo, e chiese pertanto la riduzione della squalifica. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha confermato il suo referto, precisando di essere stato comunque in grado di portare a termine l’incontro. Il Presidente della società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che non si possa escludere la condotta violenta da parte dello Zamburru, confermata parzialmente dalla stessa reclamante; la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare peraltro sproporzionata rispetto all’effettiva gravità del fatto, considerato che l’arbitro non ha riportato alcuna conseguenza di natura fisica, neanche momentanea, tant’è vero che non ha avuto alcuna difficoltà a continuare a dirigere la partita fino al termine regolare.

La Corte ritiene quindi che una squalifica equa e proporzionata debba avere come termine la data del 31 luglio 2018. All’uopo è necessario ricordare e rilevare che per gli atti violenti è prevista dal Codice di Giustizia Sportiva una sanzione edittale minima di due mesi. La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Zamburru Roberto fino al 31 luglio 2018, confermando l’applicazione, disposta dal Giudice Sportivo, delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara. Dispone la restituzione della tassa.

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