C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – A.S.D PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 15.02.2018. Gara Pattada / Nulese dell’11.02.2018.

A.S.D PATTADA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 15.02.2018. Gara Pattada / Nulese dell’11.02.2018.

La Società Pattada ha proposto rituale reclamo alla decisione del Giudice Sportivo con la quale sulla scorta del referto arbitrale e del suo supplemento che attestava che “i dirigenti della squadra ospitante, nonostante i ripetuti inviti rivolti dal direttore di gara perché si provvedesse al ripristino della rete di una delle due porte parzialmente danneggiata, non vi hanno provveduto”, irrogava alla società Pattada la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Nulese. L’arbitro nel referto ed in un successivo supplemento affermava di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo antecedente l’inizio della partita, che la rete di una delle porte mancava di una consistente parte, avendo la rete un vistoso buco di circa un metro di altezza per due di larghezza e che i dirigenti, interpellati per la sostituzione o, quantomeno, per la sua riparazione, rispondevano di non poter ottemperare in tempo utile e sicuramente non entro il giorno dell’incontro. La Società Pattada nel suo reclamo affermava di essersi offerta a riparare la rete contrariamente a quanto detto dall’arbitro, che, chiamati sia i capitani delle squadre che i dirigenti, comunicava che la partita non poteva disputarsi per impraticabilità del campo di gioco. La Corte, al fine di acquisire maggiori dettagli convocava la società Pattada, che nel reclamo presentato aveva chiesto di essere sentita nella persona del suo presidente, e lo stesso arbitro. I convocati non si presentavano nanti questa Corte. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pertanto, preso atto che nessun elemento presentato dalla Società inficiava quanto affermato dal direttore di gara nel suo referto,

DELIBERA: -il rigetto del reclamo; -la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della Società Nulese. Dispone l’incameramento della tassa.

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