C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/03/2018 – Delibera – POL. ASD MONASTIR KOSMOTO (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 dell’08.03.2018.

POL. ASD MONASTIR KOSMOTO (Campionato Giovanissimi Regionali) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 dell’08.03.2018.

Gara Arbus Calcio / Monastir Kosmoto del 04.03.2018. Con reclamo inoltrato in data 10 marzo 2018 la Società A.S.D. Monastir Kosmoto ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale lo stesso “rilevato che successivamente alla notifica dell’espulsione a carico di un altro atleta del Monastir Kosmoto, il giocatore Calistri Simone correva verso l’arbitro e, arrivato in prossimità dello stesso, lo spingeva con entrambe le mani sul petto, costringendolo ad indietreggiare di tre passi e provocandogli momentaneo dolore, pur senza significative conseguenze fisiche, e suscitando nello stesso un senso di ansietà e, in generale, una situazione psicofisica ed emotiva che lo costringevano a decretare la definitiva sospensione della gara….Delibera di infliggere al giocatore Calistro Simone (Monastir Kosmoto) la sanzione della squalifica a tutto il 12 aprile 2018, con la precisazione che detta sanzione non va considerata ai fini della applicazione delle misura amministrative come previste dall’art. 16 comma bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n°256/a del 27.01.2016)”. Inoltre, il Giudice Sportivo ha disposto, per quanto interessa ai fini del reclamo, le seguenti sanzioni: -inibizione a svolgere ogni attività fino al 22/03/2018 a Faedda Italo (dirigente); -squalifica fino al 12/04/2018 a carico dell’allenatore Farris Michele perché “a seguito della notifica di un’espulsione a carico di un proprio giocatore, contestava ed insultava il direttore di gara. Inoltre, dopo la definitiva sospensione della gara, mentre l’arbitro si trovava dentro il suo spogliatoio, il Farris gli rivolgeva nuovi insulti ed espressioni offensive e sprezzanti”; -squalifica fino al 12/04/2018 a carico dell’assistente arbitrale Sau Giacomo Raffael, perché, inserito in distinta con funzione di assistente di parte, successivamente alla definitiva sospensione dell’incontro, si avvicinava all’arbitro nei pressi degli spogliatoi e gli stringeva il braccio, profferendogli nel contempo frasi minacciose”.

La Società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo, negando che i fatti si siano svolti nelle modalità descritte dal direttore di gara e sostiene che l’allenatore e il dirigente accompagnatore si sarebbero limitati ad una protesta energica ma civile, nei confronti dell’arbitro a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria e dell’espulsione del proprio portiere ma che, allontanati dallo stesso direttore di gara, avrebbero lasciato il terreno di gioco, senza avere più contatti con l’arbitro. Inoltre la Società reclamante, in relazione alla posizione del giocatore Calistri Simone, sostiene che il detto tesserato sia estraneo ai fatti, e che protagonista del gesto – che però è descritto, anche in questo caso, come una vibrata protesta, durante la quale, nella foga, il giocatore avrebbe appoggiato le mani sul petto dell’arbitro- sarebbe invece il giocatore Succa Matteo. Pertanto la Società reclamante chiede: “la correzione dello scambio di persona tra i tesserati Succa Matteo, autore dei fatti sopra riportati, e Calistri Simone, estraneo ai fatti; -la riduzione della squalifica ai tesserati Farris Michele, Sau Giacomo Raffael e Faedda Italo, in quanto i fatti a loro ascritti non corrispondono a quanto accaduto in campo; -la ripetizione della gara, in quanto non c’era nessun pericolo per l’incolumità del direttore di gara, e c’erano tutti i presupposti per portare a termine la stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti del procedimento, rileva che il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, appare sufficientemente preciso e circostanziato, e non vi sono elementi addotti dalla Società reclamante che, in qualche modo ne diminuiscano la validità e la attendibilità in relazione ad alcuno degli episodi sopra descritti. Pertanto, considerato che la Società, al di là dell’asserito errore di persona, non ha impugnato l’entità della sanzione inflitta al giocatore Calistri Simone, la Corte Sportiva di Appello ritiene di respingere sul punto il reclamo, confermando la squalifica fino al 12.04.2018 inflitta allo stesso giocatore. Per le stesse ragioni sopra esposte, questa Corte Sportiva di Appello ritiene di respingere il reclamo per quanto concerne le sanzioni a carico dei tesserati Farris Michele e Sau Giacomo Raffael. Il reclamo è invece inammissibile per quanto concerne la sanzione inflitta al tesserato Faedda Italo, ai sensi dell’art. 45, comma 3°, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, perché inferiore al mese. Per quanto concerne, infine, la richiesta di ripetizione della gara, si osserva che nel C.U. n°41 del 08.03.2018 in relazione al quale il reclamo è stato proposto, il Giudice Sportivo non ha preso alcuna decisione in merito, stante il preannuncio di reclamo inoltrato da parte della stessa A.S.D. Monastir Kosmoto, cosicchè il reclamo, anche per questo punto debba ritenersi inammissibile. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso e dichiara l’inammissibilità dello stesso come sopra esposto. Dispone l’incameramento della tassa.

 

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