C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 12/04/2018 – Delibera – ASD POL. BONORVA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 22.03.2018. Gara Bonorva / Porto Rotondo del 18.03.2018.

 

ASD POL. BONORVA (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 22.03.2018. Gara Bonorva / Porto Rotondo del 18.03.2018.

La società Bonorva ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per tre gare effettive il suo giocatore Riccardo Sanna “per aver colpito un calciatore della squadra avversaria, a gioco fermo, con un pugno alle costole”. La ricorrente nel reclamo non adduce alcun valido motivo tale da considerare che i fatti presi in considerazione dal Giudice Sportivo, derivanti dal referto arbitrale, siano corrispondenti a quanto realmente avvenuto. La stessa si limita ad esporre una ricostruzione degli avvenimenti avvenuti nel corso della gara del tutto arbitraria e di parte, tendente più che altro ad insinuare che il direttore di gara abbia tenuto una condotta discutibile. La Corte ha esaminato gli atti del procedimento da cui non emerge in alcun modo alcunchè di diverso da quanto riportato dall’arbitro e preso atto che la reclamante non ha prodotto alcun documento che possa dimostrare che gli avvenimenti si siano svolti diversamente da quanto descritto nel referto arbitrale. Per questi motivi, questa Corte DELIBERA il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

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