C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 03/05/2018 – Delibera – ASD CIRCOLO RICREATIVO ARBOREA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°46 del 12.04.2018. Gara Ruinas 81 / C.R. Arborea dell’8.04.2018.

 

ASD CIRCOLO RICREATIVO ARBOREA (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°46 del 12.04.2018. Gara Ruinas 81 / C.R. Arborea dell’8.04.2018.

La Società Circolo Ricreativo Arborea ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica per due giornate del calciatore Di Lucente Carmine nonché, a carico della Società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla squalifica del calciatore Di Lucente, perché non supera due giornate di gara. Per quanto attiene alla gara, la Società reclamante chiede di revocare il provvedimento che ha disposto la sconfitta a tavolino e di ordinare la ripetizione dell’incontro. La Società Ruinas 81, nelle sue controdeduzioni, si oppone alle suddette richieste, mettendo in risalto che la partita veniva sospesa al 45° minuto del secondo tempo, quando la squadra del Ruinas 81 era in vantaggio per 2 a 0. Il Giudice Sportivo ha assunto la decisione di cui sopra sulla base del referto di gara e del supplemento, da cui si rileva che, al 45° minuto del secondo tempo, l’arbitro espelleva un calciatore del Ruinas 81 e subito dopo un calciatore del Circolo Ricreativo Arborea in conseguenza di un reciproco scambio di colpi, dopodichè si creava un parapiglia generale per circa due minuti che coinvolgeva tesserati di entrambe le Società; il direttore di gara ha precisato di aver sospeso l’incontro perché, essendo stato poi accerchiato dai calciatori del C.R.Arborea, aveva perso la serenità necessaria per continuare ad arbitrare. L’arbitro, sentito dalla Corte, ha confermato il suo referto, precisando di essere stato aggredito dai calciatori del C.R.Arborea solo verbalmente, senza subire alcun atto di violenza.

La Società C.R. Arborea, nell’atto di reclamo, dichiara che la decisione di sospendere la partita è stata affrettata e non suffragata da reali esigenze di salvaguardare l’incolumità del direttore di gara; la stessa versione dei fatti è stata sostenuta dal rappresentante della Società stessa, nel corso dell’audizione nanti la Corte. Tutto ciò premesso, ritiene la Corte di dover rilevare che effettivamente emergono fondati dubbi circa l’esistenza di una situazione di pericolo e confusione tale da costringere l’arbitro a sospendere la gara, considerato in particolare il fatto che quest’ultimo non ha subito violenza. Peraltro, non si può escludere che è attribuita alla discrezionalità del direttore di gara la decisione circa l’esistenza delle condizioni ambientali per portare a termine una partita. Si osserva inoltre che la gara era giunta di fatto alla sua conclusione (era infatti il 45à minuto del secondo tempo) con la squadra del Ruinas 81 in vantaggio di due reti; quindi il risultato a tavolino a favore della squadra del Ruinas 81 corrisponde di fatto al risultato che era già stato conseguito sul campo. La Corte, per questi motivi, DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica del calciatore Di Lucente Carmine; - di rigettare il reclamo relativo alla sanzione, a carico della Società Circolo Ricreativo Arborea, della perdita della gara. Dispone l’incamero della tassa.

 

 

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