C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 17/05/2018 – Delibera – U.S. CARDEDU (Campionato di 1^ Categoria ) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018 Gara Cardedu / Ilbono dell’11.03.2018

 

U.S. CARDEDU (Campionato di 1^ Categoria ) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 15.03.2018 Gara Cardedu / Ilbono dell’11.03.2018

Con reclamo tempestivamente depositato la Società Cardedu ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul C.U. n° 42 del 15.03.2018, col quale il Giudice Sportivo: - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al termine dell'incontro il dirigente Scattu Massimiliano rivolgeva frasi minacciose al direttore di gara e lo strattonava vigorosamente in modo prolungato, proferendo frasi gravemente ingiuriose e reiterando le minacce; successivamente tentava di strappare i documenti di gara dalle mani dell'arbitro senza riuscirvi per l'intervento del Presidente della squadra. - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, non si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale "che consiste in un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica ( ... ) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui .. " ha deliberato di infliggere a carico del tesserato Scattu Massimiliano, dirigente della società reclamante, la sanzione sportiva della squalifica a tutto il 30 giugno 2018, con la precisazione che detta sanzione non va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27.1.2016). In data 16.03.2018, con Supplemento al Comunicato n. 42, il Giudice Sportivo irrogava al Dirigente, in sostituzione (per errata corrige) della "squalifica sino al 30.06.2018" la sanzione "dell'inibizione a svolgere attività fino al 30.06.2018". Nei motivi del gravame la società reclamante ha ricostruito la vicenda rilevando che il proprio dirigente Scattu Massimiliano si era invece limitato a porre in essere una legittima rimostranza all'arbitro per il comportamento tenuto durante la direzione della gara, senza porre in essere alcun episodio di aggressione o minaccia, e che i fatti occorsi alla fine della gara Cardedu / Ilbono, in realtà, non trovavano alcun risconto su quanto riportato dal direttore di gara nel referto di gara e nel relativo supplemento. La Società Cardedu ha lamentato che la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. Massimiliano Scattu è illegittima ed ingiusta in quanto basata sulla ricostruzione dei fatti. contenuta nel Referto Arbitrale, gravemente errata e calunniosa, perché il direttore di gara ha riportato in maniera distorta il comportamento che il dirigente avrebbe tenuto, laddove una corretta ricostruzione dei fatti non avrebbe senza dubbio condotto all'irrogazione della sanzione. Al riguardo, la stessa società reclamante ha segnalato nel ricorso di avere trasmesso un esposto alla Procura Federale presso la F.I.G.C. chiedendo il deferimento al giudizio della competente autorità dell’arbitro dell’incontro, della sezione A.I.A. di Cagliari per aver compilato il referto della gara dell'11.03.2018 tra Cardedu- Ilbono in modo infedele rispetto a quanto realmente accaduto. La società Cardedu ha quindi concluso chiedendo che la Corte Sportiva di Appello — previa acquisizione degli atti di indagini posti in essere dalla Procura Federale e/o conferimento dell'incarico alla Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine — volesse revocare e/o annullare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2018 irrogata al dirigente sig. Massimiliano Scattu, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione comminata nella misura diversa ed inferiore ritenuta di giustizia, tenuto conto della reale natura e gravità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello - riscontrato che dalla motivazione del reclamo risultava che la reclamante aveva provveduto a trasmettere un esposto alla Procura Federale, chiedendo il deferimento dell'arbitro, per avere compilato il referto in modo infedele rispetto a quanto realmente accaduto. - rilevato che le versioni dei fatti rappresentate dal direttore di gara e dalla Società Cardedu apparivano assolutamente antitetiche tra di loro ha sospeso ogni decisione, in attesa che la Procura svolgesse indagini in merito, trasmettendo a quest’ultima copia degli atti. La Procura Federale, in data 4 Maggio 2018 ha trasmesso alla Corte Sportiva di Appello i risultati delle indagini, all’esito delle quali è risultato che: - l’arbitro, pur regolarmente convocato presso la sede A.I.A. di Cagliari, cui il tesserato apparteneva, non si è presentato il giorno stabilito per l’escussione da parte della Procura Federale, ed è risultato irreperibile al telefono. - Non avendo fornito giustificazioni alla mancata comparizione, l’arbitro è stato contattato telefonicamente alcuni giorni dopo dal collaboratore della Procura Federale delegato dell’attività inquirente; in quell’occasione lo stesso arbitro, pur dando ad intendere di avere ricevuto la prima convocazione, ha declinato l'invito ad essere escusso adducendo che: "si era dimesso". Tale affermazione, peraltro, a successive verifiche è risultata essere non veritiera. - Inoltre, pur essendogli stata nuovamente offerta la possibilità di fornire la sua versione dei fatti occorsi in occasione della partita Cardedu-Ilbono dell’11.3.2018, con disponibilità della Procura Federale all’audizione anche in una sede riservata diversa dai locali dell’A.I.A. di Cagliari, l’arbitro ha lasciato cadere l’offerta ed in seguito non ha mai contattato gli organi demandati alla sua escussione. - Avendo appurato l'impossibilità di escutere il direttore di gara, il collaboratore della Procura Federale delegato dell’attività inquirente ha quindi proceduto all’audizione di diversi soggetti tra coloro che risultavano presenti il giorno dell’incontro Cardedu-Ilbono dell’11.03.2018, tra i tesserati di entrambe le squadre (le cui deposizioni sono state verbalizzate). Dalla disamina delle dichiarazioni incrociate rilasciate dalle persone sentite, emerge che durante la partita l'arbitro non è stato capace di instaurare un "canale di dialogo" con giocatori e i dirigenti in campo, in particolare con quelli società di casa, il Cardedu. Riguardo all’episodio in contestazione, è stato rilevato che il dirigente Sig. Massimiliano Scattu escusso, ha negato ogni addebito; così come le altre persone escusse, avendo assistito all’episodio, non hanno visto o attribuito alcun illecito o condotta antisportiva, da parte del dirigente. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, osserva che — come ha giustamente ricordato anche la società reclamante nel proprio ricorso — sebbene l’art. 35 C.G.S. stabilisce che i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti facciano piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gara, ciò significa soltanto che il referto arbitrale ha efficacia di fonte di prova privilegiata, ma esiste comunque la possibilità di opporre alle risultanze del referto qualsiasi tipo di prova contraria che sia ammissibile nell'ordinamento sportivo. In particolare, si ricorda che ai sensi dello stesso art. 35 C.G.S. gli organi di giustizia sportiva possano utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. Orbene, secondo quanto risulta dagli atti di indagine trasmessi a questa Corte di Appello Sportiva dalla Procura Federale, al di fuori del referto arbitrale non esiste alcun riscontro della versione dei fatti offerta dall’arbitro, e quest’ultimo si è ripetutamente sottratto alla convocazione della stessa Procura Federale, volta alla sua escussione in ordine ai fatti contestati dalla Società Cardedu, adducendo addirittura una falsa giustificazione in grave violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità posti a carico dei tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Per contro, dalle testimonianze di tutti i soggetti che hanno assistito alla conversazione, escussi dalla Procura Federale tra gli appartenenti di entrambe le squadre, è emerso chiaramente che alla fine della gara Cardedu - Ilbono tenutasi l'11.03.2018, il dirigente destinatario della sanzione si è limitato a rivolgere all'arbitro una rimostranza per il comportamento tenuto durante la direzione della gara, ma non ha posto in essere alcun atteggiamento violento, di aggressione e/o minaccia. Visti gli accertamenti espletati dalla Procura Federale, preso atto dell’atteggiamento assunto dall’arbitro dell’incontro nei confronti di detta Procura, accertato quindi che i fatti contestati dall’arbitro al dirigente Scattu Massimiliano non hanno trovato alcun riscontro oggettivo nell’indagine svolta dal Procuratore Federale, questa Corte d’Appello ritiene che la sentenza emessa dal Giudice Sportiva debba essere riformata, e pertanto DELIBERA di annullare la sanzione dell'inibizione a svolgere attività fino al 30.06.2018 inflitta al dirigente Sig. Massimiliano Scattu. DISPONE la restituzione della tassa di reclamo.

 

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