C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 22/02/2018 – Delibera – TESSERATO USAI ALBERTO

TESSERATO USAI ALBERTO

Deferimento Procura Federale

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale il signor USAI Alberto, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società A.S.D. S.C. Castiadas per rispondere: - della violazione di cui all’articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli articoli 92 e 94 delle N.O.I.F., per avere interrotto l’attività agonistica con la Società Castiadas in data 30.10.2016, subito dopo la gara disputata a Calangianus,

valevole per la settima giornata del Campionato di Eccellenza regionale Sardegna della stagione 2016/17, non presentandosi più agli allenamenti né alle gare ufficiali, previa manifestazione della volontà di non voler più far parte del sodalizio societario, resa all’interno dello spogliatoio in presenza dei compagni di squadra, dei dirigenti e dello staff; ed inoltre per avere incassato il 1/12/16, in assenza di autorizzazione, l’assegno consegnatogli dalla Società datato 30.11.16 di € 1.750,00 tratto sul Banco di Sardegna n. 08509009 e per avere successivamente effettuato tentativi mirati ad incassare altro assegno datato 31.12.16, senza riuscirvi in quanto nel frattempo detto assegno era stato bloccato mediante apposita comunicazione effettuata alla Banca dalla Società stessa. Il giudizio si è svolto in data 12 febbraio 2018 alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza del deferito, che, pur ritualmente avvisato, non si è presentato né ha provveduto a presentare deduzioni a difesa, né ha chiesto di essere ascoltato o ammesso a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, affermando la sua responsabilità, di infliggere all’Usai la sanzione della squalifica per nove giornate. Rileva il Tribunale che dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale, in particolare dalle dichiarazioni rese dal signor Piu Pierpaolo e dal signor Vargiolu Mario Enrico, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società Castiadas, si evince che il calciatore Usai Alberto, tesserato con la suddetta Società per la stagione sportiva 2016/17, il giorno 30 ottobre 2016 comunicava a tutti presenti nello spogliatoio di non voler proseguire l’attività con la squadra perché non si sentiva tranquillo e sereno; e che effettivamente da quella data non si presentava più né agli allenamenti né alle gare ufficiali, nonostante che il Vargiolu inizialmente avesse tentato di convincerlo a recedere dalla sua decisione. Risulta altresì che, pochi giorni dopo la partita giocata a Calangianus, egli si trasferiva in Germania. Emerge inoltre dalle suddette dichiarazioni che, all’atto del tesseramento, l’Usai aveva ricevuto dalla Società quattro assegni bancari dell’importo di € 1.750,00 ciascuno, datati rispettivamente 30.9.16, 31.10.16, 30.11.16 e 31.12.16, a titolo di rimborso spese per l’attività da svolgersi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre; avendo il medesimo interrotto l’attività alla fine del mese di ottobre, la Società gli chiedeva di restituire gli ultimi due assegni, ma il calciatore, nonostante avesse fornito rassicurazioni in proposito, incassava quello datato 30.11.16 e si recava successivamente in banca per riscuotere il successivo, senza peraltro realizzare l’intento perché la Banca, opportunamente avvisata dalla Società di quanto accaduto, annullava l’assegno non permettendone l’incasso. Il deferito, nel corso dell’interrogatorio reso nanti la Procura Federale a norma dell’articolo 32 ter comma 4 C.G.S., ha sostenuto che aveva diritto a riscuotere tutti gli assegni in questione, in quanto essi avrebbero riguardato la sua attività di calciatore dal mese di agosto fino a quello di novembre, durante il quale, a seguito di un colloquio con il signor Vargiolu, si sarebbe reso disponibile ad essere reintegrato nella rosa della squadra, senza peraltro essere messo mai a conoscenza delle date e degli orari degli allenamenti. Il Tribunale rileva in proposito che le affermazioni dell’Usai non sono attendibili perché non trovano alcun riscontro obbiettivo e sono nettamente in contrasto con quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali di cui sopra. Tutto ciò premesso, Il Tribunale ritiene di ravvisare nel comportamento del calciatore Usai la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati, per essere venuto meno ai doveri assunti all’atto del tesseramento con la Società Castiadas, decidendo di sua iniziativa, alla fine del mese di ottobre, di interrompere qualsiasi attività e adoperandosi per incassare somme di denaro a lui non dovute a seguito del suo allontanamento dalla squadra. Viene valutata quale sanzione equa e proporzionata alla gravità dei fatti la squalifica per cinque giornate; non essendo il deferito attulmente tesserato con alcuna Società, la sanzione ovviamente sarà scontata nell'eventualità di un successivo tesseramento. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale

DELIBERA di dichiarare il signor Usai Alberto responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per cinque giornate, da scontare all’atto di un eventuale futuro tesseramento.

 

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