C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 19/04/2018 – Delibera – La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Luesu Matteo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società G.S. San Vito; 2) il signor Vaccargiu Pietro Luigi, all’epoca dei fatti presidente della Società G.S. San Vito; 3) la Società G.S. San Vito;

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor Luesu Matteo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società G.S. San Vito; 2) il signor Vaccargiu Pietro Luigi, all’epoca dei fatti presidente della Società G.S. San Vito; 3) la Società G.S. San Vito;

 

per rispondere: il Luesu: a) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 10 cc. 6° e 9° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alla gara Ulassai – San Vito del 26.2.2017, valida per il Campionato di II Categoria del C.R. Sardegna, al posto del calciatore Deiana Alessio, tesserato per la stessa Società G.S. San Vito; il Vaccargiu: b) della violazione di cui agli artt. 1 bis c. 1° e 10 cc. 6° e 9° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al calciatore Luesu Matteo, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Società G.S. San Vito in occasione della gara Ulassai - San Vito del 26.2.2017, valida per il Campionato di II Categoria del C.R. Sardegna, di prendere parte alla suddetta partita al posto del calciatore Deiana Alessio, attestando nella distinta di gara la partecipazione di quest’ultimo, in realtà non presente all’incontro;

la Società G.S. San Vito: c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 cc. 1° e 2° del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del proprio Presidente Pietro Luigi Vaccargiu e per quello del proprio calciatore Matteo Luesu, così come descritti ai punti a) e b) che precedono. Afferma la Procura Federale che risulta pienamente provato dalle indagini svolte, anche in considerazione delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dai deferiti, che, alla gara Ulassai – San Vito del 26.2.17, prendeva parte il calciatore Matteo Luesu al posto del calciatore Alessio Deiana, il cui nominativo era inserito in distinta. Il giudizio si è svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale e in assenza dei deferiti, che non hanno provveduto a presentare deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere ascoltati o ammessi a riti alternativi. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al Luesu la sanzione della squalifica per anni due, al Vaccargiu la sanzione dell’inibizione temporanea per anni due e alla Società l’ammenda di €450,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti attribuiti al Luesu e al Vaccargiu siano stati esattamente provati, anche se appaiono verosimili le giustificazioni addotte dai deferiti, secondo cui l’indicazione in distinta del calciatore Deiana al posto del Luesu, che ha effettivamente giocato, sia conseguenza di un errore nella compilazione della stessa; infatti dalle indagini non è emersa alcuna circostanza che possa dimostrare l’eventuale interesse della Società San Vito ad attestare falsamente la presenza nella squadra di un calciatore tesserato diverso dal calciatore, anch’egli regolarmente tesserato, che si trovava effettivamente in campo. L’errore peraltro può rilevare unicamente per valutare in misura minima il grado di responsabilità dei deferiti, ma non per escluderla, tenuto conto che l’articolo 3 c. 1° del C.G.S. punisce anche le violazioni commesse per mera negligenza; negligenza che non può essere esclusa né nella condotta del Luesu né in quella del Vaccargiu. Il Luesu infatti, in occasione dell’appello effettuato dall’arbitro prima della gara, non avrebbe dovuto rispondere, allorché veniva chiamato il Deiana, senza preoccuparsi di precisare le sue esatte generalità; e il Vaccargiu, in qualità di dirigente accompagnatore, avrebbe dovuto attentamente controllare la distinta prima di consegnarla all’arbitro. Deve essere poi riconosciuta la responsabilità diretta ed oggettiva della Società, in relazione alle condotte attribuite rispettivamente al Presidente Vaccargiu e al calciatore Luesu, in osservanza dei principi di cui all’articolo 4 cc. 1° e 2° C.G.S. Il Tribunale valuta eque le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti del Luesu e del Vaccargiu, in quanto corrispondono al minimo edittale previsto dal comma 9 dell’articolo 10 C.G.S. per l’ipotesi della partecipazione ad una competizione sportiva di un calciatore sotto falso nome; per quanto attiene alla Società, il Tribunale, letto il comma 8 dell’articolo 10 C.G.S., ritiene invece che sanzione equa sia quella della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nell’attuale campionato. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA 1) di dichiarare il signor Luesu Matteo responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per anni due; 2) di dichiarare il signor Vaccargiu Pietro Luigi responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione dell’inibizione temporanea per anni due; 3) di dichiarare la Società G.S. San Vito responsabile in via diretta ed oggettiva di quanto ascritto al suo presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva.

 

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