C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 21/09/2017 – Delibera – gara del 17/ 9/2017 CARBONIA – CARLOFORTE

gara del 17/ 9/2017 CARBONIA - CARLOFORTE

Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Carbonia, rileva: -che La Società A.S.D. Carbonia ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 3 a 2 in favore della reclamante, che alla Società A.P.D. Carloforte venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore; -che la reclamante lamenta che alla gara Carbonia-Carloforte del 17 settembre 2017 abbia partecipato il calciatore Recano Gianluca, nelle file del Carloforte, nonostante fosse squalificato per una gara nella competizione di Coppa Italia; -che il calciatore Recano Gianluca, espulso dal campo nel corso della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia S.S. 2013/14 “Tortolì Calcio 1953 – Lanusei Calcio” del 8.09.2013, veniva squalificato per una gara con provvedimento pubblicato nel C.U. nº 12 del 12 settembre 2013; -che il calciatore Recano Gianluca, allora tesserato con la Società Tortoli Calcio 1953, nella S.S. 2013/2014 non ha potuto scontare la squalifica per via dell'eliminazione della sua squadra, che pertanto non ha disputato ulteriori gare di Coppa Italia nella predetta competizione; -che nella successiva S.S. 2014/2015 non ha potuto scontare la sanzione in quanto tesserato per una Società che partecipava al Campionato di 1^ categoria (che non svolge attività di Coppa Italia); -che nella S.S. 2015/2016 è stato accertato che non ha scontato la squalifica; -che, infine, nella scorsa S.S. 2016/2017 non ha avuto modo di scontare la sanzione in quanto tesserato con una Società che partecipava al Campionato di 1^categoria (che non svolge attività di Coppa Italia); -che la prescrizione per le infrazioni disciplinari di questa tipologia scatta al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle (art. 25 C.G.S. comma 1/d); -che il calciatore Recano Gianluca, in base alla risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 5, pur non avendone titolo, in quanto tuttora squalificato per una gara; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Carbonia è meritevole accoglimento, DELIBERA -di infliggere alla Società Carloforte la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della Società Carbonia, in quanto più favorevole, disponendo la restituzione della tassa di reclamo; -di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore Recano Gianluca.

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