C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 1/10/2017 PORTOTORRES – OVODDA
gara del 1/10/2017 PORTOTORRES - OVODDA
Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società Ovodda, rileva che: - La Società Ovodda ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 2 a 1 in favore del Portotorres, che alla società Portotorres venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; -la reclamante lamenta infatti che alla gara Portotorres - Ovodda del 01.10.2017 abbiano preso parte i calciatori Coghene Andrea e Masia Mattia, nelle file del Portotorres, nonostante fossero entrambi squalificati per una gara per recidività in ammonizioni, con provvedimento pubblicato nel C.U. n° 57 del 18.05.2017 e che, pertanto, avrebbero dovuto scontare la squalifica nella gara a margine; Acclarato che i calciatori Coghene Andrea e Masia Mattia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, hanno effettivamente preso parte alla gara in esame, inseriti in distinta rispettivamente con i numeri 11 e 6, pur non avendone titolo, in quanto squalificati; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Ovodda è meritevole accoglimento, DELIBERA, in accoglimento del reclamo -di infliggere alla Società Portotorres la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Ovodda, disponendo la restituzione della tassa di reclamo.