C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 1/10/2017 GEMINI PIRRI CALCIO SRL – VILLAGRANDE
gara del 1/10/2017 GEMINI PIRRI CALCIO SRL - VILLAGRANDE
Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società Villagrande, rileva che: - La Società Villagrande ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 1 a 0 in favore del Gemini Pirri Calcio, che alla Società Gemini Pirri Calcio venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; -la reclamante lamenta infatti che alla gara Gemini Pirri Calcio - Villagrande del 01.10.2017 abbia preso parte il calciatore Gioi Alberto (nato il 08.02.1990), nelle file del Gemini Pirri Calcio, nonostante fosse tesserato per altra società e non in favore della controparte; - dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti, il calciatore Gioi Alberto (nato il 08.02.1990), risulta regolarmente tesserato per la società Gemini Pirri Calcio a far data dal 15.09.2017; acclarato che il calciatore Gioi Alberto (nato il 08.02.1990), in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha regolarmente preso parte alla gara in esame; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Villagrande non è suffragato da alcun riscontro per quanto agli atti, DELIBERA -di rigettare il reclamo proposto dalla Società Villagrande, e di omologare la gara col risultato di 1 a 0, conseguito sul campo; -dispone l'incamero della tassa di reclamo.