C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 8/10/2017 MACOMER CALCIO – ULA TIRSO 2018

gara del 8/10/2017 MACOMER CALCIO – ULA TIRSO 2018

Il Giudice Sportivo, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Fatajo Lamin, nato il 01.08.1999, prendeva parte alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 4-0) nelle file della società Ula Tirso 2018, inserito in distinta con il n. 6 e che lo stesso veniva sanzionato con un provvedimento di ammonizione al 22’ del primo tempo;

- esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava che il predetto Fatajo Lamin non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (08.10.2017) in favore della società Ula Tirso 2018; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Fatajo Lamin (Ula Tirso 2018) ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall’art. 29, commi 2 e 4 punto a) e dall’art. 44 quarter, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Ula Tirso 2018 la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 4-0, conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla società Macomer Calcio; -di ammonire con diffida la società Ula Tirso (non rappresentata in distinta da alcun dirigente accompagnatore ufficiale) per aver fatto partecipare alla gara calciatore non tesserato.

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