C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 12/10/2017 – Delibera – gara del 8/10/2017 ALGHERO – TORRES

gara del 8/10/2017 ALGHERO - TORRES

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale, rileva che: - al 33' minuto del secondo tempo veniva espulso dal terreno di gioco, per somma di ammonizioni, il calciatore Pintus Giovanni (Torres), il quale, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara; - al 35' minuto del secondo tempo, al di fuori del recinto di gioco si creava un parapiglia tra alcuni tifosi, nel mezzo del quale, l'arbitro riconosceva il predetto calciatore Pintus Giovanni, che aveva nel frattempo abbandonato il terreno di gioco; - l'arbitro a questo punto interrompeva il gioco e rilevava che alcuni calciatori della società Torres abbandonavano il terreno di gioco per prendere parte ai disordini, senza riuscire tuttavia ad indentificarli, per questo motivo convocava a se i due capitani e comunicava loro la decisione di sospendere definitivamente l'incontro per motivi di "ordine pubblico", quando mancavano, alla regolare conclusione dell'incontro, cinque minuti del tempo regolamentare più eventuale recupero; - una volta raggiunti gli spogliatoi, il direttore di gara decideva, in via cautelare, di contattare le forze dell'ordine. Osserva che, dagli atti ufficiali, non emerge che il direttore di gara abbia utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione per far disputare regolarmente i restanti minuti di gara, anche chiedendo eventuale collaborazione dei capitani, in particolare quello della società Torres, al fine di identificare i calciatori che abbandonavano il terreno di gioco, così da poterne notificare l'eventuale espulsione, o altro provvedimento disciplinare, e quindi riprendere il gioco con i restanti calciatori sul campo. Peraltro, dalla ricostruzione fornita dall'arbitro, non appare che il pur deprecabile comportamento posto in essere dai tifosi, all'esterno del recinto di gioco, potesse costituire pericolo per l'incolumità sua o degli atleti ancora presenti sul recinto di gioco, convinzione rafforzata dal fatto che il predetto alterco non sfociava, fortunatamente, in conseguenze significative, tali che il direttore di gara ritenesse necessario menzionare in referto. P.Q.M. DELIBERA - di disporre la ripetizione della gara ALGHERO - TORRES, demandando al Comitato Regionale LND di stabilirne la data.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it