F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 245/CSA pubblicata il 08 Aprile 2022 – Sig. Di Domenicantonio Simone

Decisione n. 245/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 249/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 249/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Di Domenicantonio Simone,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6.04.2022, il Dott. Alberto Urso e udito il reclamante Di Domenicantonio Simone, nonché l’Avv. Francesca Auci nell’interesse dello stesso;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore della A.S. Sambenedettese S.r.l. Di Domenicantonio Simone ha proposto reclamo con procedimento d’urgenza avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone F, Castelfidardo/Sambenedettese s.r.l. del 27.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara in quanto “Al termine della gara, si avvicinava al Direttore di gara e rivolgeva numerose espressioni blasfeme, offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna. Reiterava la propria condotta anche nell'area degli spogliatoi”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la revisione del provvedimento con riduzione della sanzione al minimo edittale, pari a due giornate o, comunque, nella diversa misura ritenuta più congrua.

Deduce in proposito che, al termine della gara, pur non avendo ricevuto alcun provvedimento formale di espulsione, risultava dai documenti di gara fra i giocatori espulsi e non riusciva ad avere al riguardo chiarimenti dal Direttore di gara.

Nel merito contesta di aver proferito alcuna espressone blasfema, ingiuriosa o irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, essendosi limitato a manifestare il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali, come confermato da allegate dichiarazioni di un tesserato, dell’allenatore e del team manager della società presenti ai fatti; né, del resto, lo stesso rapporto arbitrale indica il contenuto delle contestate espressioni blasfeme.

La sanzione così inflitta sarebbe dunque eccessivamente gravosa, anche a mente del trattamento edittale previsto dall’art. 36 C.G.S. e non valorizzerebbe nella specie alcuna circostanza attenuante, risultando peraltro sproporzionata anche in comparazione con altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo col medesimo Comunicato Ufficiale. Alla riunione del 6 aprile 2022, udito il calciatore reclamante e il difensore dello stesso, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Occorre premettere che non rileva di per sé la dedotta circostanza che il calciatore non sarebbe stato formalmente espulso con provvedimento del direttore di gara, atteso che il referto arbitrale dà chiaramente conto che i fatti contestati sono avvenuti “al termine della gara” e, in ogni caso, nella presente sede essi assumono rilievo in sé, a fini disciplinari.

Nel merito, la condotta contestata al Di Domenicantonio è così descritta nel referto arbitrale: “Al termine della gara il n. 11 mi si avvicinava, prima urlando una sequela di decine di espressioni blasfeme, a queste accoppiava insulti e insinuazioni su di me e i colleghi: ‘Vergognatevi! Fate schifo! Ve lo meritate proprio di stare qua! Siete ridicoli! Vergognatevi! Siete scandalosi, il pareggio vi faceva comodo! Siete dei venduti! Mi fate schifo! Ridicoli!’ Il giocatore continuava con questa serie di insulti anche fuori dal tdg e nella zona spogliatoi”.

In tale contesto, fermo restando che i fatti accaduti non possono essere in sé contestati nella loro verificazione, stante il valore probatorio che è proprio dei rapporti degli ufficiali di gara ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., è condivisibile la doglianza con cui il reclamante deduce che la contestazione di blasfemia sia stata genericamente formulata, senza indicare neppure una delle frasi che in tal senso il Di Domenicantonio avrebbe proferito.

Per questo, considerato che di tale elemento fattuale non è fornita circostanziata evidenza nel referto arbitrale, mentre d’altra parte è chiara e da ritenere provata ex art. 61, comma 1, C.G.S. – in relazione alle altre frasi pronunciate dal calciatore e riportate nel referto – la condotta ingiuriosa e irriguardosa tenuta dal Di Domenicantonio agli effetti dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., reiterata in più momenti seppur in un contesto d’azione unitario, ritiene il Collegio che la sanzione congrua per il calciatore sia quella della squalifica per tre giornate effettiva di gara, non potendo applicarsi per converso le invocate circostanze attenuanti, quali la tensione agonistica creatasi nella gara, in quanto non rientranti nelle fattispecie dell’art. 13 C.G.S. e risultando, del resto, la sanzione così determinata consona rispetto alla condotta complessivamente posta in essere dal calciatore.

Alla luce di quanto suesposto il reclamo va dunque accolto e la sanzione della squalifica irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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