F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 246/CSA pubblicata il 08 Aprile 2022 – Novara Football Club S.S.D. Srl

Decisione n. 246/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 259/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 259/CSA/2021-2022, proposto dalla società Novara Football Club S.S.D. Srl in data 01.04.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.8 del 31.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.04.2022, il dott. Sebastiano

Zafarana e uditi gli Avv.ti Gian Pietro Bianchi e Andrea Marchetti per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Novara FC Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Dardan Vuthaj, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 8 del 31.03.2022), in relazione alla gara di campionato CASALE FBC / NOVARA FC (Serie D - Girone A), terminata con il risultato di 0-0.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 2 (due) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “"Per avere, a fine gara, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara”.

La società Novara FC S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Premette la società reclamante che il referto arbitrale registra che al 45+5’ il calciatore del Novara n.9 Vuthai Dardan veniva espulso in quanto “A fine gara sul terreno di gioco, per avermi insultato dicendomi sei troppo scarso”.

Deduce in sintesi la reclamante:

a) che ferma restando la stigmatizzazione di quei comportamenti che si atteggiano critici rispetto all’operato degli Ufficiali di Gara, detti comportamenti dovrebbero però essere sanzionati contestualizzandoli ai fini attenuanti; nel caso in esame detta contestualizzazione non sarebbe stata operata dal Giudice Sportivo, atteso che il comportamento del calciatore si è concretizzato in un’unica espressione priva di qualsivoglia portata offensiva, profferita immediatamente dopo i concitati momenti finali di un match definito dalla reclamante determinante e particolarmente sentito dalla squadra, laddove poco prima del termine della gara al 92’ era stato negato un rigore al Novara per un fallo subito proprio dallo stesso Vuthaj Dardan e al 93’ era stato annullato un goal al Novara per un fuori gioco che la società, nel reclamo, ammette essere stato correttamente rilevato dall’arbitro;

b) che l’espressione “sei troppo scarso” integrerebbe un “comportamento meramente irriguardoso” nei confronti del Direttore di gara, come tale sanzionabile, ma privo del necessario intento offensivo all’onore e al decoro dell’arbitro e cita al riguardo giurisprudenza della prima sezione di questa Corte ritenuta pertinente al caso in esame. Afferma che in ben due occasioni (CU n. 244 del 13 luglio 2020, e CU n. 175 del 17 dicembre 2019) questa Corte Sportiva si è trovata a esaminare la medesima espressione proferita dal calciatore Vuthaj ("sei scarso") e, in quelle circostanze, la condotta è stata configurata come "irriguardosa” e la sanzione della squalifica per due giornate è stata ridotta a una giornata.

La reclamante, in definitiva, chiede in via principale la riduzione della sanzione inflitta da n.2 (due) giornate di squalifica a n.1 (una) giornata di squalifica, dovendosi a suo avviso sussumere la condotta tenuta dal Vuthaj alla stregua di un “comportamento meramente irriguardoso” ma non offensivo nei confronti dell’Ufficiale di gara e dovendosi riconoscere allo stesso l’attenuante dell’avere profferito un’unica frase irriguardosa alla fine di una partita tesa, essendo la possibile vittoria sfumata proprio negli ultimi minuti di recupero per le due decisioni arbitrali poc’anzi riportate.

Chiede inoltre, in via subordinata, di “ridurre la sanzione irrogata in misura di una giornata di gara effettiva di squalifica con commutazione della seconda giornata di squalifica nella sanzione dell'ammenda in misura ritenuta equa e di giustizia”.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 6 aprile 2022, sono intervenuti gli Avv.ti Gian Pietro Bianchi e Andrea Marchetti per la società reclamante i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso chiedendo la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

L’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) prevede che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” La norma, alla lettera a), sanziona, dunque, in egual misura sia la condotta ingiuriosa che la condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, comminando per entrambe la stessa sanzione minima di due giornate di squalifica, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Orbene, anche a sussumere la condotta tenuta dal Vuthaj nel più corretto paradigma della condotta irriguardosa, piuttosto che nel paradigma della condotta ingiuriosa (o “offensiva” come da decisione del Giudice Sportivo), la questione è e resta con tutta evidenza comunque ininfluente al fine della commisurazione della sanzione, essendo il minimo edittale comminato per ognuna delle due condotte (“ingiuriosa o irriguardosa”) pari, in ogni caso, a n. 2 (due) giornate di squalifica, salvo ovviamente l’applicazione delle attenuanti.

Nel caso in esame, poi, detta attenuante – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – non può ravvisarsi nel generico clima di tensione caratterizzante il match (essendo detto stato emotivo connaturato a qualsiasi competizione sportiva), occorrendo piuttosto che la reazione irrispettosa sia contestuale e collegata in modo diretto a uno specifico fatto o episodio percepito come ingiusto dall’autore della condotta, fermo restando che è poi rimesso, di volta in volta, alla prudente valutazione del giudice, il riconoscimento o meno del fatto o episodio (assunto come scatenante la reazione irriguardosa) alla stregua di una circostanza attenuante.

Infine, va rilevata l’inconferenza ai fini del decidere delle citate decisioni adottate dalla Prima Sezione di questa Corte, le quali riguardano sanzioni comminate nei confronti di calciatori professionisti militanti nel campionato di Serie A: in entrambe le decisioni, infatti, la Corte non ha ridotto tout court la sanzione della squalifica da due ad una giornata, bensì ha commutato la seconda giornata di squalifica in ammenda, possibilità preclusa nei confronti di tesserati non appartenenti alla categoria professionistica. Per tutto quanto precede, non può essere accolta né la domanda proposta in via principale dalla società reclamante (di riduzione della squalifica da due ad una giornata effettiva di gara), né la domanda proposta in via subordinata di commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.

Conclusivamente, l’appello proposto dalla società Novara FC S.r.l. deve essere respinto e la sanzione comminata dal Giudice Sportiva confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it