C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/10/2017 – Delibera – gara del 22/10/2017 OLLOLAI – OSCHIRESE

gara del 22/10/2017 OLLOLAI - OSCHIRESE

IL G.S. - letti il referto di gara; - rilevato che al 48 minuto del 2º tempo l'assistente di parte della Società Oschirese, Carta Roberto, entrava nel terreno di gioco e, dopo aver rincorso l'arbitro, lo colpiva con la bandierina all'altezza dell'orecchio causandogli dolore ed arrossamento per diverse ore. Non pago del suo comportamento, alla notifica del provvedimento di espulsione gli rivolgeva una frase irriguardosa; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.T.M. infligge al Sig. Carta Roberto (assistente di parte società Oschirese) la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2020, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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