C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 03/11/2017 – Delibera – gara del 8/10/2017 ESCALAPLANO A.S.D. – AMATORI CALCIO JERZU
gara del 8/10/2017 ESCALAPLANO A.S.D. - AMATORI CALCIO JERZU
Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Amatori Calcio Jerzu, rileva: -che la Società Amatori Calcio Jerzu ha proposto reclamo, pervenuto in termini, a questo Giudice, in relazione alla gara indicata in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 3 a 1 in favore dell'Escalaplano, chiedendo che alla Società Escalaplano venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; -che la reclamante lamenta che alla gara "Escalaplano / Amatori Calcio Jerzu" dell'8 ottobre 2017 abbia partecipato il calciatore Murgia Filippo, nelle file dell'Escalaplano, nonostante fosse squalificato per una gara; -che il calciatore Murgia Filippo, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n 50 del 6 aprile 2017 quando doveva essere ancora disputata la sola ultima giornata del Campionato di Seconda Categoria; -che lo stesso Murgia Filippo, allora tesserato con la Società Escalaplano, non ha potuto scontare la sanzione nel prosieguo della stagione 2016/2017 in quanto, in occasione dell'ultima giornata di Campionato, la sua squadra (Escalaplano) rinunciava alla disputa della gara prevista per il 09.04.2017 contro la società Mogorella 2013 (vedasi delibera pubblicata sul C.U. nº 51 del 13 aprile 2017), circostanza in base alla quale, a norma dell'art. 22, comma 5 del C.G.S., la sanzione disciplinare non deve essere ritenuta eseguita;
- che pertanto, lo stesso Murgia Filippo avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residuata dalla stagione precedente nella prima gara ufficiale di Campionato della stagione 2017/2018; Acclarato che il calciatore Murgia Filippo, in base alla risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 17, pur non avendone titolo, in quanto squalificato per una gara; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Amatori Calcio Jerzu è meritevole accoglimento, DELIBERA -di infliggere alla Società Escalaplano la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0- 3 in favore della Società Amatori Calcio Jerzu. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.