C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – gara del 21/10/2017 MINERARIA A.S.D. – ANTIOCHENSE 2013
gara del 21/10/2017 MINERARIA A.S.D. - ANTIOCHENSE 2013
Il Giudice Sportivo, visto il reclamo presentato dalla società A.S.D. Antiochense 2013 in merito alla gara a margine, conclusasi con il risultato di 2-1 in favore della società Mineraria; Osserva, preliminarmente, che il reclamo va considerato inammissibile poiché redatto in forma indeterminata e priva, nelle sue conclusioni, di qualsivoglia specifica richiesta. Valutati, tuttavia, i motivi esposti dalla reclamante, rileva che: -la ricorrente eccepisce in merito alla regolarità della posizione del calciatore Lisci Daniele (Mineraria), poiché, a suo dire, lo stesso avrebbe preso parte alla gara in intestazione pur squalificato, in quanto espulso dal campo nel corso della gara Mineraria - Is Urigus del 07.10.2017, senza che lo stesso avesse mai scontato precedentemente la relativa squalifica; dal rapporto arbitrale, nonché dal relativo supplemento, della richiamata gara "Mineraria - Is Urigus" ed, inoltre, dalle successive indagini esperite in merito, tuttavia, non emerge alcuna conferma a suffragio delle tesi della reclamante, in quanto nella gara in esame, il calciatore Lisci Daniele risultava essere stato destinatario del solo provvedimento disciplinare di ammonizione e pertanto non espulso dal terreno di gioco; P.Q.M. DELIBERA il rigetto del reclamo proposto DISPONE l'incamero della tassa di reclamo.