C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 09/11/2017 – Delibera – gara del 28/10/2017 BONORVA 1960 – PORTOTORRES
gara del 28/10/2017 BONORVA 1960 - PORTOTORRES
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla società S.C.D. Pol. Portotorres avverso la regolarità della gara in epigrafe, conclusasi con il risultato di 2-2; -rilevato che la ricorrente chiede che alla controparte venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver fatto partecipare alla stessa calciatore di età anagrafica inferiore a quella minima richiesta per la categoria; -rilevato, dagli atti di gara, che il calciatore SASSU Marco (nato il 30.11.2002), inserito in distinta con il numero 5, prendeva parte alla gara nelle file del Bonorva 1960; - accertato, ai sensi di quanto stabilito nel capitolo A/9, paragrafo 2.b del C.U. nº1 della Lega Nazionale Dilettanti 2017/2018 ("Alle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età"), che il suddetto calciatore ha quindi preso parte alla gara in intestazione pur non avendone titolo, non essendo lo stesso, alla data di disputa della gara, in possesso dei requisiti anagrafici minimi prescritti per la categoria; P.Q.M., ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S. DELIBERA, in accoglimento del reclamo, - di infliggere alla società Bonorva 1960 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 in favore della società Portotorres;
- di inibire a tutto il 22.11.2017 il dirigente accompagnatore ufficiale Zanza Riccardo (Bonorva 1960), per aver fatto partecipare alla gara giovane calciatore privo dei requisiti anagrafici minimi previsti per la categoria; DISPONE il non addebito della tassa di reclamo.