C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – gara del 29/10/2017 ILBONO – VIRTUS S.SPERATE 2002

gara del 29/10/2017 ILBONO - VIRTUS S.SPERATE 2002

Il Giudice Sportivo, letto il reclamo ritualmente depositato dal G.S. Ilbono; letti gli atti ufficiali di gara e la documentazione messa a disposizione di questo Giudice dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato; considerato che la reclamante lamenta che il giocatore Matta Andrea, schierato in campo col n. 2 dalla Società Ilbono, avrebbe partecipato alla gara in epigrafe nonostante non "risultasse" tesserato per tale società; -viste le controdeduzioni presentate dalla società Ilbono, nelle quali richiedeva il rigetto del reclamo, sostenendo la regolarità del tesseramento del calciatore Matta Andrea; -rilevato che il tesseramento di detto giocatore, seppure decorrente dal 27.10.2017, è stato aggiornato dagli uffici del Comitato e reso conoscibile alle società in data 07.11.2017 e, quindi, il medesimo ha legittimamente partecipato alla gara in esame, in quanto ciò che conta ai fini della verifica della posizione regolare o meno di un giocatore in campo è la data di decorrenza del tesseramento e non della sua pubblicazione, a guisa che il reclamo della Virtus San Sperate 2002 è infondato nel merito; -considerato però, per le ragioni che seguono, che occorre premiare la eventuale buona fede e l'affidamento incolpevole nel proporre il reclamo qui rigettato da parte della Virtus San Sperate 2002 attraverso il non addebito della tassa di reclamo; -considerato che per fare ciò occorre in primis ribadire che la pubblicazione e la conoscibilità oggettiva del tesseramento del giocatore Matta Andrea del 27.10.2017 è avvenuta solo in data 07.11.2017, cioè successivamente e di molto all'espletamento della gara in questione e finanche allo spirare del termine per la presentazione del presente reclamo, per cui, fino al 7.11.2017, la reclamante non era obbiettivamente in grado di conoscere con saputa certezza se il calciatore fosse stato tesserato per l'Ilbono, né da quando. -a favore di questo ragionare milita pure la considerazione che, nel caso di specie, dalla compagine reclamata appare violato l'art. 61 comma 5 della NOIF, che prevede, tra le altre cose, che quando del tesseramento di un giocatore non si abbia ancora la tessera o il tabulato aggiornato, il dirigente accompagnatore della squadra ove militi questo giocatore, nella fase preliminare della gara, ha l'obbligo di dichiarare per iscritto, sotto la propria responsabilità e della società, che "[ ] il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la società ha inoltrato al competente organo federale entro il giorno della gara, una regolare richiesta di tesseramento [ ]", incombenza questa che, come dianzi cennato, la società reclamata non ha adempiuto, risultando parimenti impossibile per la reclamante una verifica ex ante (cioè prima della gara) ed ex post (cioè dopo la gara e fino al 7.11.2017), della posizione del calciatore Matta Andrea come tesserato del 27.10.2017 ed accertarsi che quindi fosse titolato e legittimato a partecipare alla gara che occupa; DELIBERA il rigetto del reclamo, l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo ed il non addebito della tassa di reclamo.

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