C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – gara del 5/11/2017 LULESE 1981 – SUPRAMONTE

gara del 5/11/2017 LULESE 1981 - SUPRAMONTE

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo presentato dalla Società Pol. Supramonte, rileva che: - la Società Pol. Supramonte ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo, in relazione alla gara in esame, terminata sul campo con il punteggio di 1 a 0 in favore della Lulese 1981, che alla controparte venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; -la reclamante lamenta infatti che alla gara Lulese 1981 - Supramonte del 05.11.2017 abbia preso parte, in posizione irregolare, il calciatore Sarr Sana (nato il 1.12.1986), nelle file della Lulese 1981, poiché non regolarmente tesserato in favore della squadra avversaria; - dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti, il calciatore Sarr Sana (nato il 1.12.1986), risultava regolarmente tesserato per la società Lulese 1981 a far data dal 12.09.2017; Acclarato che il calciatore Sarr Sana, in base alla risultanze degli atti ufficiali, ha regolarmente preso parte alla gara in esame; ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Supramonte non è suffragato da alcun riscontro per quanto agli atti, DELIBERA -di rigettare il reclamo proposto dalla Società Supramonte, confermando l'omologazione della gara col risultato di 1-0 conseguito sul campo; -dispone l'incamero della tassa di reclamo.

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