C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – gara del 6/11/2017 TALORO GAVOI – DORGALESE A.S.D.
gara del 6/11/2017 TALORO GAVOI - DORGALESE A.S.D.
Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Pol. Dorgalese A.S.D. avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 3 - 1 in favore del Taloro Gavoi), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver impiegato nella stessa un calciatore di età anagrafica superiore ai limiti consentiti, in violazione della norma relativa all'impiego dei calciatori nella categoria Juniores Regionale; -letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che nelle file della società Taloro Gavoi prendeva parte alla gara il calciatore Delussu Andrea (n.6, nato il 15.10.1997); - osservato, dunque, che la società Taloro Gavoi impiegava, nel corso della gara in esame calciatore nato anteriormente al 1º gennaio 1998 in violazione della norma pubblicata nel Bando del Campionato Regionale Juniores 2017/2018 sul Comunicato Ufficiale n. 63 (St.Sp. 2016/2017) del 29 giugno 2017, secondo la quale in occasione delle gare del Campionato Regionale Juniores è consentito l'utilizzo, oltre che dei calciatori "in quota" (nati dal 1º gennaio 1999 in poi), di 3 fuori quota nati dal 1º gennaio 1998 in poi; - considerato che il calciatore Delussu Andrea non aveva dunque titolo a prendere parte all'incontro a margine e che la sua effettiva partecipazione allo stesso costituisce elemento inficiante la regolarità della gara; PQM, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Dorgalese A.S.D. - di infliggere alla società Pol. Taloro Gavoi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della Dorgalese A.S.D.. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.