C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 07/12/2017 – Delibera – gara del 25/11/2017 PORTO S.PAOLO – FOOTBALL CLUB BIASI
gara del 25/11/2017 PORTO S.PAOLO - FOOTBALL CLUB BIASI
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 25 del 28.11.2017, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Football Club Biasì avverso il risultato dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 1 - 1), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato sei sostituzioni nel corso dell''incontro a margine, contravvenendo alle norme vigenti, in base alle quali nei Campionati organizzati dalla L.N.D. è consentita la sostituzione di massimo 5 calciatori per squadra nel corso della singola gara; -letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che la società Porto San Paolo effettuava effettivamente sei sostituzioni, rispettivamente ai minuti 22º, 28º, 37º 41º, 42º e 43º del secondo tempo di gara; - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Porto San Paolo; PQM, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Football Club Biasì - di infliggere alla società Porto San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della Football Club Biasì. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.