C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – GARA DEL 19/11/2017 CUS CAGLIARI A.S.D. – VIRTUS S.SPERATE 2002

GARA DEL 19/11/2017 CUS CAGLIARI A.S.D. - VIRTUS S.SPERATE 2002

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente inviato dal Virtus S.Sperate 2002; - considerato che la reclamante lamenta che “il calciatore Musiu Michael, nato il 20 ottobre 1992 matricola 4253098, prendeva parte alla gara con la maglia n° 10 (…) pur non avendone titolo, in quanto non risultava tesserato”; - considerato che dagli atti ufficiali è emerso che il giocatore Musiu Michael risultava censito sui tabulati federali con due distinti numeri di matricola, fonti di una errata trascrizione di una richiesta di tesseramento per cui Musiu Michael, effettivamente nato il 20.10.1992, veniva tesserato sul sistema informatico, per un mero errore materiale, con data di nascita 20.12.1992; - considerato che questa discrepanza, che ha provocato la genesi di 2 numeri di matricola per lo stesso calciatore, è stata rettificata in data 24.11.2017 con richiesta all’Ufficio Tesseramento di Roma; -considerato, pertanto, che né alla data della gara (19.11.2017), né al momento della presentazione del reclamo (27.11.2017), come è comprovato dalla documentazione allegata al reclamo stesso (che conferma che al 27 novembre 2017 la rettifica non era stata ancora resa aggiornata nel sistema operativo), la reclamante sarebbe stata in grado di conoscere che il calciatore in questione fosse un tesserato del CUS Cagliari; -considerato che per il principio dell’affidamento incolpevole deve, pur rigettandosi nel merito il reclamo, in quanto il calciatore Musiu Michael era al momento della gara in epigrafe un tesserato del CUS Cagliari, disporre il non addebito della tassa di reclamo. P.Q.M. DELIBERA il rigetto del reclamo, l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo ed il non addebito della tassa di reclamo.

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