C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – GARA DEL 3/12/2017 OSINI – TERTENIA

GARA DEL 3/12/2017 OSINI - TERTENIA

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente inviato dal G.S. Tertenia in data 6.12.2017; -letti gli atti ufficiali di gara e la documentazione messa a disposizione di questo Giudice dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato; -considerato che la reclamante lamenta che il giocatore Boi Bruno, schierato in campo col n. 16 dalla Società Osini, avrebbe partecipato alla gara in epigrafe (terminata col punteggio di 2 a 1 in favore dell’Osini) nonostante non "risultasse" tesserato per tale società; -rilevato che il tesseramento di detto giocatore, seppure decorrente dal 02.12.2017, è stato aggiornato dagli uffici del Comitato e reso conoscibile alle società in data 06.12.2017 e, quindi, il medesimo ha legittimamente partecipato alla gara in esame, in quanto ciò che conta ai fini della verifica della posizione regolare o meno di un giocatore in campo è la data di decorrenza del tesseramento e non della sua pubblicazione, a guisa che il reclamo del Tertenia è infondato nel merito; -considerato però, per le ragioni che seguono, che occorre premiare la eventuale buona fede e l'affidamento incolpevole nel proporre il reclamo qui rigettato da parte del Tertenia attraverso il non addebito della tassa di reclamo; -considerato che per fare ciò occorre in primis ribadire che la pubblicazione e la conoscibilità oggettiva del tesseramento del giocatore Boi Bruno del 02.12.2017 è avvenuta solo in data 06.12.2017, cioè successivamente all'espletamento della gara in questione e alla presentazione del presente reclamo, per cui la reclamante non era obbiettivamente in grado di conoscere con saputa certezza se il calciatore fosse stato tesserato per l'Osini, né da quando. A favore di questo ragionare milita pure la considerazione, già fatta di recente in un provvedimento di questo Giudice (C.U. nº 24 2017/2018, pag.24) e che qui si vuole ribadire, che, nel caso di specie, dalla compagine reclamata appare violato l'art. 61 comma 5 della NOIF, che prevede, tra le altre cose, che quando del tesseramento di un giocatore non si abbia ancora la tessera o il tabulato aggiornato, il dirigente accompagnatore della squadra ove militi questo giocatore, nella fase preliminare della gara, ha l'obbligo di dichiarare per iscritto, sotto la propria responsabilità e della società, che "[ ] il calciatore stesso è regolarmente tesserato e che la società ha inoltrato al competente organo federale entro il giorno della gara, una regolare richiesta di tesseramento [ ]", incombenza questa che, come dianzi cennato, la società reclamata non ha adempiuto, risultando parimenti impossibile per la reclamante una verifica ex ante (cioè prima della gara) ed ex post (cioè dopo la gara e fino al 6.12.2017), della posizione del calciatore Boi Bruno come tesserato del 02.12.2017 ed accertarsi che, quindi, fosse titolato e legittimato a partecipare alla gara che occupa; P.Q.M. DELIBERA il rigetto del reclamo, l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo ed il non addebito della tassa di reclamo.

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