C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – GARA DEL 10/12/2017 ATLETICO BONO – LI PUNTI CALCIO 1976

GARA DEL 10/12/2017 ATLETICO BONO - LI PUNTI CALCIO 1976

IL G.S. -letti il referto di gara, rileva: -che al 49 minuto del 2º tempo il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori della Società Atletico Bono; -che un calciatore non individuato sferrava un calcio allo stinco del direttore di gara provocandogli una leggera escoriazione; -che nei confronti del capitano della squadra dell'atletico Bono il Giudice Sportivo ha disposto l'applicazione dell'Art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, in attesa e al fine di identificare il responsabile della predetta condotta; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. infligge al calciatore Canu Luca, capitano della squadra dell'Atletico Bono, la squalifica fino al 30 giugno 2018, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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