C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – gara del 17/12/2017 SANT ELENA QUARTU – QUARTU 2000
gara del 17/12/2017 SANT ELENA QUARTU - QUARTU 2000
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto del direttore di gara, comprendente un allegato ed un supplemento, rileva: -che al 38º minuto della seconda frazione di gioco si verificava uno scontro di gioco che causava un grave infortunio al calciatore della squadra del Sant’Elena Quartu Mulas Matteo, il quale dapprima perdeva i sensi accasciandosi al suolo, per poi essere rianimato dal medico presente in panchina e da un istruttore BLS-D presente in tribuna; -che l'arbitro precisa che la sua decisione, dopo l'episodio testé desunto, era stata nel senso che la gara potesse proseguire il suo corso, ancorché il capitano del Sant'Elena gli avesse rappresentato che l'infortunio occorso al Mulas aveva scosso "tutta" la squadra, tanto che non se la sarebbe sentita di continuare a giocare; -che occorre ricordare che i provvedimenti sulla sospensione, prosecuzione, interruzione di una partita di calcio ai sensi dell'articolo 64 delle N.O.I.F. sono di esclusiva ed intangibile preminenza dell'arbitro, come chiaramente, ulteriormente spiegato dalla Regola 5 pnto 3 paragrafo 4 "calciatori infortunati" dell'AIA; -che nel caso che occupa l'arbitro ha espressamente affermato in referto che per lui, testualmente, "non vi fossero i presupposti per sospenderla" e che pertanto il Sant'Elena Quartu, all'invito del direttore di gara di dare corso alla prosecuzione della gara, avrebbe dovuto seguire il relativo comportamento, assumendo, di contro, la decisione di non proseguire a giocare la partita, un’ipotesi di rinuncia alla gara P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla Società Sant Elena Quartu la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 a favore della Società Quartu 2000 ed un punto di penalizzazione in classifica.