C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 30 supplemento bis del 28/12/2017 – Delibera – gara del 18/12/2017 S.TEODORO – ATLETICO BONO
gara del 18/12/2017 S.TEODORO - ATLETICO BONO
Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e rilevato che: -al 36º minuto del 2º tempo, dopo avere espulso il calciatore nº 9 del S.Teodoro Mameli Francesco, perché gli aveva rivolto una frase irriguardosa, l'arbitro veniva raggiunto da calciatore nº 17, Farci Nicola (S.Teodoro), che era seduto in panchina, che lo minacciava gravemente e nel contempo lo spingeva due volte, mettendogli le mani sul petto, facendogli perdere l'equilibrio, ed ancora gli posava la fronte sulla faccia con fare intimidatorio, quindi veniva allontanato a viva forza da tre compagni di squadra; -nonostante i continui richiami rivolti dall'arbitro al capitano e al vice-capitano del S.Teodoro, la situazione critica nei confronti del direttore di gara non diminuiva, così che l'arbitro, ritenendo che non sussistessero più le condizioni perché la gara potesse continuare, ne disponeva la sospensione; dopo la sospensione, si avvicinava all'arbitro il giocatore n.14 del S.Teodoro, Scanu Alessandro, che lo spingeva col petto facendolo arretrare di diversi passi, sino all'intervento del suo allenatore, che lo allontanava; ed ancora, mentre si dirigeva negli spogliatoi, l'arbitro veniva attinto da un pallone all'orecchio, che gli provocava momentaneo dolore, lanciatogli dal calciatore Puddu Luca (S.Teodoro), il quale era stato in precedenza destinatario di espulsione per somma di ammonizioni, seguita da condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara; ed inoltre, alcuni calciatori non identificati dal direttore di gara, lo insultavano pesantemente. - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…" (cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; CorteGiust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti…"; P.Q.M. DELIBERA Di infliggere le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 alla società S.Teodoro; - squalifica a tutto il 31.03.2018 al calciatore Farci Nicola (S.Teodoro); - squalifica a tutto il 31.03.2018 al calciatore Puddu Luca (S.Teodoro); - squalifica a tutto il 31.01.2018 al calciatore Scanu Alessandro (S.Teodoro). - la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società S.Teodoro col risultato di 2-5, conseguito sul campo al momento della sospensione, poiché più favorevole all’Atletico Bono, per responsabilità oggettiva in ordine alla mancata conclusione dell’incontro.