C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 11/01/2018 – Delibera – gara del 17/12/2017 BADESI 09 – GSA LAERRU
gara del 17/12/2017 BADESI 09 - GSA LAERRU
Il Giudice Sportivo, -letti gli atti di gara; -letto il reclamo interposto dalla Società Badesi 09;
-considerato che la reclamante lamenta che il giocatore Azkoiti Juaristi Mikel, schierato in campo dalla compagine avversaria, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara Badesi 09-Laerru del 17.15.2017 in quanto, testuale, risulta essere un calciatore comunitario già tesserato presso il Real Union Club, squadra professionista affiliata alla federazione spagnola, eccependo altresì la violazione dell'art.40 quater delle N.O.I.F.; -considerato che, dagli atti messi a disposizione di questo giudice dal Comitato, risulta senza ombra di dubbio che l'Azkoiti Juaristi Mikel è stato regolarmente tesserato dal 10.10.2017 dalla Società GSA Laerru, per cui non è certamente irregolare la posizione di tesseramento di detto giocatore; -considerato che vale la pena di aggiungere che il Giudice Sportivo, in ogni caso, non ha titolo né potere decisionale sul tesseramento di un calciatore, formalmente eseguito dagli uffici competenti, tanto che, proprio in materia di tesseramento, esiste in seno alla F.I.G.C. apposito organo giudicante e segnatamente il Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti (art. 30 C.G.S.) deputato a dirimere le controversie su tesseramenti, trasferimenti e svincolo dei calciatori, DELIBERA -di rigettare il reclamo, omologare la gara Badesi 09 - GSA Laerru del 17.12.2017 col punteggio di 0-1 conseguito sul campo e l'incamero della tassa di reclamo.