C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 25/01/2018 – Delibera – gara del 7/ 1/2018 FRASSATI – OTTAVA

gara del 7/ 1/2018 FRASSATI - OTTAVA

Il Giudice Sportivo - letto il reclamo ritualmente presentato dalla Pol. Frassati avverso l'omologazione dell'incontro a margine, nel quale la reclamante lamenta un presunto errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro, tale da inficiare la regolarità della gara; - nei motivi del reclamo, la Pol. Frassati riferisce che allo scadere della seconda frazione di gioco il direttore di gara assegnava un calcio di rigore in favore della società Ottava e che lo stesso, dopo aver espulso un calciatore della stessa Frassati, decretava immediatamente il termine della gara senza far eseguire il predetto calcio di rigore, contravvenendo, nella circostanza a quanto prescritto dalla regola 7, punto 4, del "Regolamento del Giuoco del Calcio": "Se un calcio di rigore deve essere eseguito o ripetuto, la durata del periodo di gioco deve essere prolungata fino a che l'esecuzione del calcio di rigore non venga completata" e per tale motivo richiede la ripetizione dell'incontro; - la società Ottava non faceva pervenire controdeduzioni; - letto il rapporto arbitrale, questo Giudice riteneva necessario richiedere un supplemento allo stesso, che il direttore di gara faceva tempestivamente pervenire, nel quale l'arbitro precisava quanto segue: "Nella gara di domenica 07/01/2018 al minuto 47 del secondo tempo, dopo aver fischiato un calcio di punizione indiretto (e non un calcio di rigore), all'interno dell'area di rigore della Frassati a favore dell'Ottava, a seguito delle proteste e dell'espulsione finiva il tempo di recupero concesso e fischiavo perciò la fine della partita"; - rilevato pertanto che dagli atti ufficiali non si rilevano elementi a suffragio delle tesi della reclamante; Osserva: - che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro; - che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "l'errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara solo in caso in cui lo stesso sia ammesso esplicitamente od implicitamente nel rapporto arbitrale; P.Q.M, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 18.01.2018 DELIBERA, ai sensi degli articoli17, comma 4), 29, comma 3), e 33 C.G.S., - di respingere il reclamo della Pol. Frassati; - di convalidare il risultato conseguito sul campo di 1 a 2 in favore dell'Ottava. Dispone l'incamero della tassa di reclamo.

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