C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/02/2018 – Delibera – gara del 3/ 2/2018 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO – CALCIO CAPOTERRA

gara del 3/ 2/2018 FOOTBALL CLUB VILLACIDRO - CALCIO CAPOTERRA

Il Giudice Sportivo, -letto il referto della gara Football Club Villacidro-Calcio Capoterra disputatasi in Villacidro il 03.02.2018 alle ore 17.00, così come comunicato dal Comitato Regionale Sardegna F.I.G.C. nel C.U. nº36 del 01.02.2018, che ha modificato, su accordo delle due società, la data della gara, originariamente prevista per il 04.02.2018 alle ore 15.00; -rilevato che, come risulta dalla e-mail pervenuta al comitato in data 02.02.2018 e inviata dalla Società Football Club Villacidro, l'assessore comunale del Comune di Villacidro in data 02.02.2018 alle ore 10.44 aveva comunicato alla predetta Società che i fari del Campo sportivo di via Stazione-Villacidro erano non agibili a causa di un guasto verificatosi nella stessa giornata, per la disputa della gara del 03.02.2018; -rilevato, altresì, che tale comunicazione è stata inoltrata al Comitato Regionale senza alcuna richiesta di spostamento della gara da parte della Società Football Club Villacidro; -rilevato che la predetta gara, iniziata regolarmente alle ore 17.00 del 03.02.2018, al minuto 8 del 2º tempo è stata sospesa dall'arbitro in quanto l'illuminazione artificiale "non era sufficiente a garantire la visibilità della linea laterale, della linea di porta e dell'area di rigore della metà campo prossima agli spogliatoi; -ritenuto che la non regolare conclusione della gara debba essere addebitabile alla Società Football Club Villacidro che, pur a conoscenza dell'inagibilità del Campo di gioco nell'orario fissato in tempo per attivarsi presso il Comitato per una soluzione alternativa (spostamento della gara o utilizzo di altro Campo di gioco), si limitava ad inviare al Comitato la e-mail di cui sopra; -rilevato che, ai sensi dell'art. 59 N.O.I.F. e della regola 1 paragrafo 5 della regole del gioco, denominata "svolgimento della gara con luce artificiale", l'impianto, in caso di gara iniziata in luce naturale e continuata con luce artificiale, deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale, DELIBERA, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. -di infliggere alla Società Football Club Villacidro la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.

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