C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 11/ 3/2018 CARDEDU – ILBONO
gara del 11/ 3/2018 CARDEDU - ILBONO
Il Giudice Sportivo, - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al termine dell'incontro rivolgeva frasi minacciose al direttore di gara e lo strattonava, vigorosamente in modo prolungato, proferendo frasi gravemente ingiuriose e reiterando le minacce; successivamente tentava di strappare i documenti di gara dalle mani dell'arbitro senza riuscirvi per l'intervento del Presidente della squadra. - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere al dirigente Scattu Massimiliano (Cardedu) la sanzione della squalifica a tutto il 30 giugno 2018, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).