C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 15/03/2018 – Delibera – gara del 4/ 3/2018 OTTANA – BENETUTTI

gara del 4/ 3/2018 OTTANA - BENETUTTI

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 41, -riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Bosilo Marco, nato il 19.02.1990 prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 0-3 in favore del Benetutti) nelle file della Soc. Ottana, inserito in distinta con il n. 2, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 12' del primo tempo; -esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Bosilo Marco, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (04.03.2018) in favore della società Ottana, ma solo a far data dal 08.03.2018; -acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Bosilo Marco ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dell'art. 29, commi 2 e 4 punto e e dell'art. 44, punto 1.1 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Ottana la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 per la società Benetutti, peraltro già conseguito sul campo; -di diffidare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale Serra Piero (Ottana), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non tesserato.

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