C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/03/2018 – Delibera – gara del 17/ 3/2018 OSCHIRESE – TALORO GAVOI

gara del 17/ 3/2018 OSCHIRESE – TALORO GAVOI

Il Giudice Sportivo, - letto il referto di gara; - rilevato che, al 41’ del 1° tempo, il dirigente Langiu Salvatore (Oschirese), già inibito a tutto il 28.03.2018, come da provvedimento di cui al C.U. nº 40 del 01.03.2018, veniva riconosciuto dal direttore di gara, nonostante non fosse stato inserito in distinta, perché, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, apriva il cancello di accesso al campo di gioco e vi si introduceva, arrivando con fare minaccioso a contatto con l'arbitro, che spingeva al petto con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di alcuni passi.

Tentava al contempo di attingere l'arbitro con uno schiaffo, senza tuttavia riuscirvi per l'intervento dei calciatori dell'Oschirese, che lo bloccavano, mentre rivolgeva ingiurie e minacce all'indirizzo del direttore di gara. Ingiurie che reiterava mentre l'arbitro raggiungeva la sua autovettura a fine gara; - che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti.."; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere al dirigente Langiu Salvatore (Oschirese) la sanzione dell’inibizione a tutto il 31 ottobre 2018, con la precisazione che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it