C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/03/2018 – Delibera – gara del 25/ 3/2018 ULA TIRSO 2018 – PATTADA
gara del 25/ 3/2018 ULA TIRSO 2018 - PATTADA
Il Giudice Sportivo, letto il referto di gara, rileva: -che al 42º minuto del 1º tempo veniva espulso per frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara il calciatore Joseph Jatta ( nº 3 Ula Tirso 2018); -che lo stesso calciatore, dopo la notifica del provvedimento rivolgeva una espressione ingiuriosa all'arbitro e lo colpiva con un forte pugno "tra naso, zigomo destro e labbro superiore" facendolo cadere a terra; -che l'arbitro, prontamente soccorso dai dirigenti e calciatori della squadra del Ula Tirso 2018, rimaneva sdraiato per terra stordito per alcuni minuti e che, dopo aver decretato la sospensione anticipata della gara, accusava capogiri che lo costringevano a sedersi per terra; -che alcuni dirigenti chiamavano un'ambulanza e consigliavano al direttore di gara di recarsi al Pronto Soccorso, che, come da referto medico allegato diagnosticava una contusione al naso con prognosi di cinque giorni. -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 -che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica, che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui " (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
-che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. infligge al calciatore Jatta Joseph (nº3 Ula Tirso) la sanzione della squalifica fino al 25 giugno 2021; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).