C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/03/2018 – Delibera – gara del 17/ 3/2018 POLISPORTIVA OSSESE – C.U.S.SASSARI

gara del 17/ 3/2018 POLISPORTIVA OSSESE - C.U.S.SASSARI

Il Giudice Sportivo, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Pol. Ossese avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 2 - 4 in favore del CUS Sassari), con il quale la ricorrente chiede che alla squadra avversaria sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per avervi partecipato 4 calciatori cosiddetti "fuoriquota" in violazione della norma relativa all'impiego dei calciatori nella categoria Juniores Regionale (C.U. nº 63 2016/2017); -letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che la società CUS Sassari schierava in campo, tre calciatori nati prima del 1º gennaio 1999: Scanu Alessandro (n.3, nato l' 8.08.1998), Pusceddu Davide (n.8, nato il 20.09.1998), Manca Francesco (n.17, nato il 05.10.1998); - rilevato altresì che al 26' del secondo tempo la società CUS Sassari sostituiva il calciatore n.6 Achenza Fabio con il n.15 Samb Abdou (nato il 03.01.1998), anch'egli "fuoriquota"; - considerato che, dunque, la società CUS Sassari faceva partecipare, e quindi impiegava, nel corso della gara in esame quattro calciatori "fuoriquota" nati anteriormente al 1º gennaio 1999, in violazione del già citato Comunicato Ufficiale n.63 del 29 giugno 2017; - ritenuto che appare opportuno che questo G.S. spieghi che il termine "impiegare", di cui al C.U. n.63 nei fatti, si intende "partecipare alla gare", cosicché il numero massimo di tre "fuoriquota" è da considerarsi un numero assoluto, non soggetto ad alcuna estensione, altrimenti in una stessa partita potrebbero partecipare anche otto "fuori quota" e che ciò non sarebbe in linea con lo spirito che ha ispirato la scrittura di questa regola, con la quale si è inteso limitare la partecipazione alle gare di giocatori "non juniores"; - considerato che quanto sopra riportato costituisce elemento pregiudicante la regolarità della gara; PQM, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del C.G.S., DELIBERA -di accogliere il reclamo proposto e di infliggere alla società CUS Sassari la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della reclamante; si dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

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