C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 12/04/2018 – Delibera – gara del 8/ 4/2018 SAN FRANCESCO – TORTOLI 1953
gara del 8/ 4/2018 SAN FRANCESCO - TORTOLI 1953
Il Giudice Sportivo, -visto il referto della gara in epigrafe e gli atti ufficiali; -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Tortolì 1953, avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 4 a 0 in favore del San Francesco; rileva: -che la reclamante lamenta che alla gara San Francesco - Tortolì 1953 dell'8 aprile 2018 abbia partecipato il calciatore Benassi Mattia (nato il 11.06.2004), nelle file del San Francesco, nonostante lo stesso risultasse tesserato per altra società, come anche evidenziato dal tesserino di riconoscimento presentato al direttore di gara per l'identificazione; -che il calciatore Benassi Mattia ha effettivamente preso parte alla gara a margine, inserito in distinta con il numero 11, essendo subentrato in campo, in sostituzione di un compagno di squadra, al 15' minuto del secondo tempo; - che la società San Francesco non faceva pervenire controdeduzioni; Esperiti i dovuti accertamenti, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato si rileva che il predetto Benassi Mattia (nato il 11.06.2004) non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (08.04.2018) in favore della società San Francesco, ma che lo stesso risulta tuttora tesserato, a far data dal 13.09.2017 in favore della società A.S.D. Sporting San Francesco; Acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Benassi Mattia ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare;
P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 29, commi 2 e 4 punto a)e dall'art. 44 quater, punto 1.2 delle N.O.I.F.; DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dal Tortolì 1953, - di irrogare a carico della società San Francesco la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della società Tortolì 1953; -di inibire a tutto il 26 aprile 2018 il dirigente accompagnatore Cossu Giancarlo (San Francesco) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore tesserato per altra società. Dispone la restituzione della tassa di reclamo