C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 03/05/2018 – Delibera – gara del 22/ 4/2018 VILLAMASSARGIA – FERMASSENTI S.GIOVANNI

gara del 22/ 4/2018 VILLAMASSARGIA - FERMASSENTI S.GIOVANNI

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali; -vista la documentazione prodotta dalla Società U.S. Fermassenti S.Giovanni, dalla quale emerge che il calciatore Alseny Keyta è tesserato per detta Società con decorrenza dal 22.02.2018; -sentito l'Ufficio Tesseramento F.I.G.C.; -preso atto che il calciatore Alseny Keyta è regolarmente tesserato con la Società Fermassenti S.Giovanni e poteva validamente partecipare alla gara Villamassargia-Fermassenti S.Giovanni del 22.04.2018, terminata sul campo col risultato di 2-0; -considerato che la delibera del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. nº49 del 26 aprile 2018 era basata sul fatto che nel sistema operativo non vi era traccia della convalida della richiesta di tesseramento di detto calciatore, REVOCA i seguenti provvedimenti, erroneamente pubblicati nel C.U. nº49 del 26.04.2018: A)- la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società U.S. Fermassenti S.Giovanni; B)- l'inibizione a tutto il 02.05.2018 a carico del dirigente Antonio Massenti; OMOLOGA il risultato della gara Villamassargia - Fermassenti S.Giovanni del 22 aprile 2018 col risultato, conseguito sul campo, di 2-0 a favore della Società Villamassargia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it