C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 10/05/2018 – Delibera – gara del 6/ 5/2018 SENNORI CALCIO S.LUCIA – BADESI 09

gara del 6/ 5/2018 SENNORI CALCIO S.LUCIA - BADESI 09

Il Giudice Sportivo - letto il referto di gara; - rilevato che al 38 minuto del 1º tempo, il calciatore Calvia Nicola (Sennori Santa Lucia), a seguito di un provvedimento di ammonizione a suo carico, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara che provvedeva ad espellerlo. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione il calciatore non solo continuava ad insultare il direttore di gara, ma addirittura lo colpiva violentemente alla mano, facendogli volare via il cartellino. Il colpo era talmente violento da richiedere l'intervento dei sanitari; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. infligge al calciatore Calvia Nicola la sanzione della squalifica a tutto il 31.12.2018, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

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