C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 17/05/2018 – Delibera – gara del 13/ 5/2018 BERCHIDDA – OSCHIRESE
gara del 13/ 5/2018 BERCHIDDA - OSCHIRESE
Il Giudice Sportivo - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al termine dell'incontro, mentre l'arbitro era circondato da alcuni calciatori del Berchidda, che lo contestavano, il calciatore Dau Pietro (n14 Berchidda) si univa al capannello di giocatori e, grazie alla confusione creatasi, riusciva a colpire con un calcio alla gamba il direttore di gara, provocandogli momentaneo dolore; - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.T.M. DELIBERA - di infliggere al calciatore Dau Pietro (Berchidda) la squalifica a tutto il 30.06.2019; con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016.