DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1131 del 31.03.2022 – Delibera – GARA DEL 05/03/2022: AOSTA CALCIO 511 – SAINT PIERRE ASD
GARA DEL 05/03/2022: AOSTA CALCIO 511 – SAINT PIERRE ASD
Reclamo proposto dalla Società: Saint Pierre
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società SAINT PIERRE ASD avverso l’esito della gara in oggetto osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta AOSTA CALCIO 511 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie Under 19 Femminile. Il ricorso è fondato e viene accolto. Nelle gare del Campionato “Under 19” Femminile, infatti, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta percento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro. Nel caso di specie, considerato che la compagine della società AOSTA CALCIO 511 ha presentato all'arbitro una distinta con 11 calciatrici, le formate, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo 9, pari al 80% (ottantapercento) arrotondato per eccesso delle atlete schierate. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici hanno evidenziato che, alla data della disputa dell’incontro in oggetto, solo 4 erano le calciatrici formate che vi hanno preso parte (Cheli Rebecca, Pierucci Letizia, Foletto Giulia e Cerri Rebecca), un numero inferiore, quindi, a quello minimo previsto specificatamente per le gare di campionato di Under 19 Femminile. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 1000 del 04/03/2022 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla AOSTA CALCIO 511 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.