DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1134 del 31.03.2022 – Delibera – GARA DEL 12/03/2022: SSD REAL FABRICA ARL – ASD ATLANTE GROSSETO

GARA DEL 12/03/2022: SSD REAL FABRICA ARL – ASD ATLANTE GROSSETO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Atlante Grosseto

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atlante Grosseto avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Federico Signorini in posizione irregolare in quanto impiegato in aperta violazione dei limiti di partecipazione dei calciatori previsti per il campionato di Serie B, essendo stato tesserato per la società convenuta in data successiva al 05 febbraio 2022. Con delle memorie depositate nei termini la società S.S.D. Real Fabrica Di Roma controdeduceva che la ricorrente aveva omesso di notificarle il preannuncio di reclamo nei termini prescritti e per tale motivo lo stesso doveva essere dichiarato improcedibile. Lamentava, inoltre, che nel ricorso trasmesso erano state omesse una serie di informazioni necessarie a identificare esattamente la società (numero di matricola federale e numero di partita iva) e che lo stesso era privo di sottoscrizione tramite firma digitale, eccependo che tali omissioni avevano leso gravemente il proprio diritto di difesa e avevano comportato la nullità e l’invalidità del reclamo stesso. Con successive memorie difensive depositate nei termini la società convenuta chiedeva che in danno della convenuta fosse in ogni caso comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Alessandro Izzo in posizione irregolare in quanto squalificato per recidiva di ammonizioni, avendo cumulato nel corso del campionato già cinque ammonizioni, l’ultima delle quali pubblicata nel C.U. 773 del 15/02/2022 e mai scontata in precedenza. Il ricorso è fondato e va accolto. Sulle eccezioni pregiudiziali e sulla richiesta della sanzione della perdita dell’incontro avanzate dalla parte convenuta nelle proprie memorie difensive si osserva quanto segue. Preliminarmente si deve rilevare come il ricorso in esame risulti essere stato preannunciato tempestivamente entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara; lo stesso, inoltre, risulta regolarmente trasmesso ad opera della ricorrente alla controparte, come attestato dalla copia della ricevuta di avvenuta consegna (generata alle ore 11:51:04 del giorno 14/03/2022 all’indirizzo di posta elettronica ufficiale della società convenuta) ed allegata dalla ricorrente unitamente al preannuncio. Quanto all’eccezione relativa alla mancanza dell’indicazione del numero di matricola federale e del numero di partita iva della società ricorrente, è opportuno osservare come tale omissione risulti irrilevante costituendo una violazione meramente formale non determinando un’incertezza assoluta in ordine all’identificazione del soggetto che ha proposto il gravame, che nella fattispecie in esame è facilmente ricavabile dagli ulteriori dati presenti all’interno del ricorso depositato (denominazione societaria completa, indicazione della propria sede legale, indicazione degli estremi identificativi del proprio Presidente legale rappresentante, timbro della società, carta intestata con il logo, ecc. ecc.), né implica alcuna nullità perché non viola il diritto alla difesa altrui, atteso che tali elementi, avendo la funzione di identificare le società sportive in modo univoco ai fini sportivi e fiscali, non afferiscono ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti. Con riferimento all’ulteriore eccezione sollevata dalla resistente relativa all’assenza della sottoscrizione digitale del ricorso, si rappresenta che nel processo sportivo non è previsto l’obbligo di sottoscrizione degli atti tramite dispositivo di firma digitale, essendo quest’ultima soltanto una delle varie modalità consentite al pari di quella ordinaria rappresentata dalla tradizionale firma “analogica”. Nel caso di specie il ricorso depositato dalla Società A.S.D. Atlante Grosseto risulta regolarmente sottoscritto con la firma autografa apposta in calce da parte del proprio Presidente legale rappresentante. Con riferimento, infine, alla asserita posizione irregolare del calciatore Alessandro Izzo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, dagli accertamenti esperiti presso il sistema informatico e dalla lettura dei medesimi Comunicati Ufficiali allegati, è risultato che il suddetto atleta non risulta avere subito alcuna squalifica né come calciatore né come allenatore, risultando in diffida per quarta infrazione come allenatore e solamente in prima ammonizione come calciatore. Ai sensi dell’art. 21, comma I, C.G.S., “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”. Ne deriva che la squalifica di calciatori (e dei tecnici) è conseguenza necessaria del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e la stessa decorre solo dal giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene pubblicato sul Comunicato Ufficiale, non valendo l'automatismo previsto esclusivamente in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica.

Non essendo stato pubblicato alcun provvedimento di squalifica a carico del calciatore Alessandro Izzo, lo stesso deve ritenersi a tutti gli effetti in posizione regolare, potendo essere legittimamente inserito in distinta da parte della Società A.S.D. Atlante Grosseto durante la gara in epigrafe. Quanto al merito del ricorso, secondo quanto previsto dal C.U. n.1/2021: “Nelle gare dei Campionati di Serie “B” possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..”. In caso di inosservanza di tale disposizione è stata espressamente prevista la sanzione della perdita dell’incontro (“Alle Società che impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 05.02.2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 05.02.2022 verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.”). Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il calciatore Federico Signorini risulta tesserato presso la Società S.S.D. Real Fabrica Di Roma in data 28/02/2022, in epoca dunque successiva alla data limite del 5 febbraio 2022 prevista delle disposizioni dianzi citate. Il predetto calciatore, pertanto, si trovava in posizione irregolare, avendo preso parte all’incontro in oggetto in violazione dei limiti di partecipazione previsti dal C.U. 1/2021 per le gare del campionato di Serie “B”.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 1040 del 16-03- 2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: S.S.D. REAL FABRICA DI ROMA A RL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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