FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/DCF del 04.04.2022 – Delibera – Reclamo della Sig.ra Nicola Jane WILLIAMS
Reclamo della Sig.ra Nicola Jane WILLIAMS
Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo dell’Allenatrice Nicola Jane Williams - rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Civale – nei confronti della Società S.S. Lazio Women 2015 AR.L., la Commissione, rileva che: - il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94-sexies, comma 4, NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica; - il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 15 marzo 2022 e lo stesso è stato altresì inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 15 marzo 2022, documento allegato al ricorso l’invio del reclamo alla S.S. Lazio Women 2015 AR.L. risulta effettuato all’indirizzo pec sslaziowomen2015arl@legalmail.it; - la Società sportiva non si è costituita avanti alla Commissione nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo; ha, tuttavia, trasmesso in data 28 marzo a mezzo PEC una nota nella quale, con riferimento al ricorso proposto da Nicola Jane Williams, ha precisato di avere corrisposto in favore del tecnico gli emolumenti richiesti. In particolare, la Società ha prodotto apposita documentazione dalla quale risulta la corresponsione delle mensilità di dicembre e gennaio prima del deposito del ricorso e della mensilità di febbraio dopo la presentazione del ricorso e comunque prima della trasmissione della nota richiamata; - in data 28 marzo 2022 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione inviata dall’Avv. Salvatore Civale di rinuncia della ricorrente al giudizio; - la Società sportiva, preso atto della rinuncia, nulla ha rilevato.
PQM
la Commissione, preso atto della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese di lite e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.