FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 217/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NARDI CAMISANO CALCIO 1910

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 280 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Enrico NARDI e della società SSDARL CAMISANO CALCIO 1910 avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO NARDI, all’epoca dei fatti direttore generale dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Camisano Calcio 1910, nonché delegato della medesima società all’attuazione del protocollo covid - 19 (D.A.P.) del 04.8.2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai “Requisiti dello svolgimento delle operazioni - Attività di gara” di cui all’area n. 4 delle “Indicazioni generali anti Covid - 19 per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre - gara e gare), afferenti al calcio dilettantistico e giovanile finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Protocollo COVID-19) del 4.8.2021 (vigente all’epoca dei fatti) per avere lo stesso, nella sua qualità di Delegato all’Attuazione del Protocollo Covid-19 (D.A.P.) della Società Camisano Calcio 1910, nell’accogliere nella giornata del 9.10.2021, alle ore 17,00 circa, i due gruppi squadra delle società Real Tremignon e Valsugana le cui squadre della categoria Juniores Provinciali Under 19 dovevano disputare la gara del campionato di competenza con inizio alle ore 18,00 nell’impianto sportivo comunale di Camisano Vicentino (VI), consentito che questi ultimi utilizzassero l’area spogliatoi già occupata dalle squadre della Camisano Calcio 1910 e della Ambrosiana Trebaseleghe, che in quel momento stavano disputando nel medesimo impianto “Comunale” di Camisano Vicentino (VI) la gara Camisano Calcio 1910 - Ambrosiana Trebaseleghe valevole per il Campionato Under 19 Elite; nelle medesime circostanze, inoltre, lo stesso sig. Enrico Nardi accompagnava i componenti della squadra Valsugana Calcio nello spogliatoio “ospiti”, permettendo che gli stessi entrassero nello stesso, che in quel momento era occupato dalla squadra della società Ambrosiana Trebaseleghe (che si trovava in campo a disputare il proprio incontro), depositassero i propri borsoni con il logo della società di appartenenza, si svestissero e si cambiassero in tale ambiente nel quale erano presenti tutti i borsoni e gli indumenti sugli attaccapanni dei calciatori dell’altra compagine appena indicata;

 SSDARL CAMISANO CALCIO 1910, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enrico Nardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico NARDI in proprio e, con delega alla firma, per conto della società SSDARL CAMISANO CALCIO 1910;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico NARDI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SSDARL CAMISANO CALCIO 1910;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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