C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – SSDRL TEMPIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.11.2018 e n° 21 dell’8.11.2018.

SSDRL TEMPIO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.11.2018 e n° 21 dell’8.11.2018.

Gara Ittiri Sprint / Tempio del 1° Novembre 2018. La Società Tempio ha proposto rituale reclamo avverso le squalifiche inflitte, in relazione alla gara di cui in epigrafe, all’allenatore Nativi Carlo e al calciatore Atzori Roberto. La Corte rileva innanzitutto che la sanzione irrogata al Nativi, pari ad una giornata, non è impugnabile, ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lett.b), in quanto inferiore ad un mese; il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile in relazione a tale punto. Quanto al calciatore Atzori Roberto, questi è stato squalificato dal Giudice Sportivo per avere dato origine e partecipato ad una rissa scatenatasi tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre in campo; nel Comunicato Ufficiale n° 20 del 03.11.2018 la squalifica risulta di tre giornate nella delibera complessiva relativa ai fatti che hanno determinato la sospensione della gara a seguito della rissa; risulta indicata invece una squalifica per quattro gare in altra pagina dello stesso Comunicato Ufficiale. Nel successivo Comunicato Ufficiale n° 21 dell’8.11.2018 è stato precisato che la squalifica deve intendersi per tre giornate. Il reclamo è stato presentato dalla Società U.S. Tempio in relazione alla presunta squalifica per quattro gare prima che venisse pubblicata l’errata corrige. La Società reclamante chiede la riduzione della sanzione, ritenendo la squalifica per quattro giornate eccessiva in relazione all’effettiva parte avuta dall’Atzori nella vicenda della rissa. La Corte, letto il referto arbitrale, ritiene che la sanzione equa per quanto riguarda la partecipazione effettiva del calciatore alla rissa corrisponde alla squalifica per tre gare, come già disposto dal Giudice Sportivo. La Corte, per questi motivi DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica per una giornata dell’allenatore Nativi Carlo; - di accogliere il reclamo, confermando la squalifica per tre gare del calciatore Atzori Roberto. Dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it