C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 15/11/2018 – Delibera – A.S.D. ATLETICO MADDALENA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 18 del 25.10.2018. Gara Atletico Maddalena / Badesi 09 del 21.10.2018.

A.S.D. ATLETICO MADDALENA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 18 del 25.10.2018. Gara Atletico Maddalena / Badesi 09 del 21.10.2018.

Con reclamo tempestivamente proposto, la Società Atletico Maddalena ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo con cui è stata inflitta alla Società la sanzione di n°8 partite da svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico perché “dopo il fischio finale che poneva termine alla gara in epigrafe, alcuni sostenitori della squadra dell’Atletico Maddalena rivolgevano cori di matrice razzista all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, in riferimento al colore della pelle ed al suo paese di provenienza; verso lo stesso calciatore venivano lanciati alcuni oggetti che lo sfioravano”. Inoltre, la Società ricorre contro la decisione con cui lo stesso Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di Euro 100,00 a carico della stessa Società A.S.D. Atletico Maddalena “per carenze igieniche e dell’impianto idrico negli spogliatoi, e intemperanze dei propri sostenitori”, ed ha inflitto la squalifica fino al 23.11.2018 a carico dell’allenatore Barretta Mario. La Società reclamante, nei motivi di gravame, ha contestato la ricostruzione dei fatti risultante dalla decisione del Giudice Sportivo, ed ha chiarito che tra le proprie fila giocano atleti di varie nazionalità, alcuni dei quali di etnia africana, e che la squadra non si è mai resa protagonista di episodi che potessero essere riconducibili al razzismo. Tale atteggiamento è condiviso da parte della propria tifoseria. La Società Atletico Maddalena ha inoltre precisato che un giocatore di colore della squadra ospite, nell’esultanza dopo il goal, si sarebbe lanciato verso le tribune, gesticolando animatamente e provocando il pubblico, che avrebbe reagito in modo rumoroso, colorito ma senza proferire insulti a sfondo razziale. Per quanto concerne le carenze igieniche e dell’impianto idrico, la Società reclamante ha chiarito che gli impianti erano stati puliti dalla ditta di pulizia incaricata la mattina della giornata di Domenica; con riferimento alla carenza di acqua calda nelle docce, invece, la reclamante precisa che l’impianto, di costruzione recente, vanta un boiler da 2.500 litri, ma osserva che il direttore di gara si è intrattenuto fino alle ore 19:30 con l’osservatore arbitrale presente all’incontro, dopo circa un’ora e quarantacinque minuti dal fischio finale, e quindi ha cominciato a fare la doccia quando tutti gli atleti avevano già usato l’acqua calda, cosicchè un calo della temperatura si è facilmente verificato, ma la Società nega che non vi fosse acqua calda disponibile. Infine, per quanto concerne la sanzione inflitta all’allenatore Barretta Mario, la società reclamante conclude chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo, e la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti e le carte del procedimento, ed in particolare il referto arbitrale, osserva che quest’ultimo ha, in generale, efficacia di fonte di prova privilegiata in base al Codice di Giustizia Sportiva, ma che, in questo caso, l’elaborato si presenta come generico e lacunoso nell’esposizione dei fatti, cosicchè si è resa necessaria la convocazione del direttore di gara e dell’osservatore arbitrale presente all’incontro, i quali peraltro non si sono presentati. Alla luce degli elementi addotti dalla Società reclamante, e delle ammissioni contenute nel reclamo, si ritiene che non c’è riscontro che nella vicenda in esame siano stati profferiti insulti di matrice razzista, e che l’episodio deve essere considerato un’ipotesi di intemperanze della tifoseria. Anche per quanto concerne le carenze igieniche e dell’impianto idrico, a fronte della genericità del referto arbitrale, gli elementi di fatto e le giustificazioni addotte dalla Società Atletico Maddalena fanno ritenere che le impressioni riportate dal giudice di gara siano dovute al fatto che egli si è accostato agli impianti idrici dopo molto tempo dalla fine dell’incontro, dopo che erano stati utilizzati da tutti gli altri utenti. Pertanto la Corte ritiene che l’ammenda debba essere ridotta in modo congruo con riferimento alla sanzione della squalifica fino al 23.11.2018 inflitta all’allenatore Barretta Mario, si osserva che, ai sensi dell’articolo 45 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo inferiore al mese, essa non è impugnabile, cosicchè, sul punto, il reclamo è inammissibile. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, dispone la revoca della sanzione di n° 8 gare da svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico, e dispone la riduzione dell’ammenda da 100,00 a 50,00 Euro. Dichiara inammissibile il reclamo con riferimento alla sanzione della squalifica fino al 23.11.2018 inflitta all’allenatore Barretta Mario. Dispone la restituzione della tassa.

 

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