C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 29/11/2018 – Delibera – A.S.D. ITTIRI SPRINT (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.11.2018. Gara Ittiri Sprint / U.S. Tempio del 01.11.2018.
A.S.D. ITTIRI SPRINT (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 03.11.2018. Gara Ittiri Sprint / U.S. Tempio del 01.11.2018.
La Società A.S.D. Ittiri Sprint ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara di cui in epigrafe, nella parte in cui sono state disposte, a carico della stessa: a) la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; b) l’ammenda di € 150,00. La reclamante chiede la revoca di entrambe le sanzioni e la contestuale omologazione del risultato di 1-0 a suo favore conseguito sul campo. La Società U.S. Tempio S.S.D.R.L., nelle sue controdeduzioni, si oppone alla richiesta della Società Ittiri Sprint e chiede la ripetizione della partita. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile riguardo all’ammenda, in quanto non sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lettera d) C.G.S., i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di prima categoria. Con l’impugnata delibera del Giudice Sportivo, veniva inflitta, sulla base di quanto enunciato nel rapporto arbitrale, la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 ad entrambe le squadre. Dal predetto referto si rileva che al 42’ del secondo tempo si scatenava una violenta rissa in campo tra calciatori e dirigenti di entrambe le società, che per circa dieci minuti si scambiavano pugni, schaffi e calci, mentre contestualmente sugli spalti venivano a contatto una cinquantina di tifosi di entrambe le squadre che si affrontavano con calci e pugni e lanciavano sul terreno di gioco bottiglie di plastica e di vetro, una delle quali cadeva vicino all’arbitro; il direttore di gara, dopo avere cercato inutilmente di riportare la calma con la collaborazione dei capitani e degli allenatori di entrambe le squadre, vista la situazione di potenziale pericolo per l’incolumità dei calciatori, dei dirigenti e di lui stesso, decideva di sospendere la partita. Nell’atto di reclamo proposto dalla Società Ittiri Sprint, si afferma che la partita veniva sospesa non al 87’ ma ben oltre il 90’, quando ormai doveva considerarsi terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di casa, e si sostiene che la responsabilità degli incidenti avvenuti sugli spalti debba essere attribuita ai tifosi tempiesi. Viceversa la Società Tempio, nelle sue controdeduzioni, conferma che la partita veniva sospesa tre minuti prima della scadenza dei tempi regolamentari, e rigetta l’accusa che siano stati i propri giocatori e i propri tifosi i soli responsabili di quanto accaduto, evidenziando che la rissa è stata determinata da una esagerata e violenta reazione da parte di un calciatore dell’Ittiri ad un fallo subito. Il direttore di gara, nell’audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente il suo rapporto, precisando che la rissa scoppiava, davanti la panchina del Tempio, in conseguenza di un fallo provocato da un giocatore di questa squadra a cui il giocatore dell’Ittiri colpito reagiva con una testata, a seguito della quale lo stesso calciatore del Tempio reagiva con altro colpo di testa. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva che dal referto arbitrale, integrato dale dichiarazioni rese oralmente dall’arbitro stesso, si evince che, nei minuti finali dell’incontro, nasceva in campo e sugli spalti una situazione di rissa generale che coinvolgeva la gran parte dei calciatori, dei dirigenti e dei tifosi di entrambe le Società, tale da compromettere la sicurezza dei presenti, in modo tale da rendere inevitabile la sospensione della partita da parte del direttore di gara; essendo chiaro il reciproco intento da parte di tutti di recare offesa agli avversari, la Corte ritiene che la responsabilità della situazione che ha influito sul regolare svolgimento della gara risulti di entrambe le Società interessate, come già stabilito dal Giudice Sportivo. Pertanto non può essere accolto il reclamo della Società Ittiri Sprint tendente alla revoca della sanzione della perdita della gara. Per questi motivi, la Corte DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione pecuniaria di € 150,00 inflitta alla Società A.S.D. Itttiri Sprint; - di rigettare il reclamo relativamente alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della Società A.S.D. Ittiri Sprint. Dispone l’incamero della tassa
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