C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 31/01/2019 – Delibera – U.S.D. VILLASOR CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 31 del 24.01.2019.

U.S.D. VILLASOR CALCIO (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 31 del 24.01.2019.

Gara Orrolese / Villasor Calcio del 20.01.2019. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Villasor Calcio ha contestato la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori Contu Manuel e Mingoia Marco per tre gare effettive. La Società reclamante afferma in ricorso che le condotte dei predetti giocatori non contestate nella loro esistenza rilevate dall’arbitro nel referto di gara e nel supplemento (consistite nell’avere, entrambi i giocatori – il Contu nel corso della gara, Mingoia a gara conclusa – proferito all’indirizzo del direttore di gara frasi ingiuriose e minacciose) sarebbero derivate dal fatto che il direttore di gara non avrebbe sanzionato un giocatore della squadra avversaria che, in una fase di gioco con palla lontana colpiva con una testata un giocatore del Villasor provocandone la caduta in stato di semincoscienza ed il successivo trasporto presso il Pronto Soccorso. La Società reclamante ha allegato al ricorso copia dei referti medici relativi alle lesioni occorse al proprio giocatore a sostegno delle proprie ragioni.

Ciò premesso, osserva la Corte, che le condotte rilevate dall’arbitro in fase di gara e immediatamente dopo, poste a base della decisione del Giudice Sportivo impugnata, non risultano contestate nella loro esistenza e nella loro connotazione negativa, a nulla rilevando, in questa sede, quali siano state le motivazioni che le abbiano create o provocate. Per questi motivi la Corte rigetta il reclamo e conferma le sanzioni. Dispone l’incamero della tassa.

 

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